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Enti locali commissariati anticipazione liquidita

Enti locali commissariati, ecco l’anticipazione di liquidità

Gli enti locali commissariati ai sensi dell’art. 143 del Tuel, alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge 78/2015, riceveranno un’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo di 40 milioni di euro, per l’anno 2015, purché abbiano presentato apposita istanza al Ministero dell’interno entro il 16 settembre 2015.

È quanto stabilito dal decreto dello stesso Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, firmato in data 21 marzo 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 09/05/2016, concernente “Concessione di anticipazioni, fino all’importo complessivo di 40 milioni di euro, per l’anno 2015, a favore degli enti locali commissariati, ai sensi dell’art. 143, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, previsto dall’art. 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2016, n. 125.

Le anticipazioni di liquidità verranno concesse ai 32 comuni beneficiari esclusivamente al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed i relativi importi sono indicati nell’Allegato 1, consultabile sul sito del Dipartimento.

Come previsto dal provvedimento, la restituzione delle anticipazioni verrà effettuata sulla base dei singoli piani di ammortamento a rate costanti annuali, comprensive di interessi, applicando il tasso di interesse annuo pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevato sul mercato telematico dei titoli di stato (MTS) in coincidenza con il giorno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento.

I singoli piani di ammortamento, con l’indicazione dell’importo di ciascuna rata, distinta tra quota capitale e quota interesse, saranno predisposti dalla Direzione Centrale della Finanza Locale e trasmessi a ciascun ente interessato, che dovranno accettarli, dandone formale comunicazione al Ministero dell’Interno.

Con l’accettazione del piano di ammortamento, ogni ente assume l’obbligo giuridico di effettuare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il pagamento della rata distinta tra quota capitale e quota interesse.