Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
fonte: Italia Oggi – pag. 44
La mancata dichiarazione di una condanna comporta senz’altro l’esclusione dalla procedura di affidamento di un appalto pubblico; si tratta di omissione non sanabile con il soccorso istruttorio. È quanto ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, nella sentenza del 12 ottobre 2016 n. 4219 relativa a una fattispecie (sotto la vigenza del Codice De Lise) inerente all’applicazione dell’articolo 38 al comma 1, lett. c), la norma, oggi sostituita dall’articolo 80 disponeva che sono esclusi dalle gare i concorrenti che abbiano riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (…)
L’articolo completo su Italia Oggi del 21 ottobre 2016