Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il decreto, sul cui schema è stato chiesto il parere, reca la disciplina delle opere c.d. superspecialistiche per le quali “non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali … l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento delle opere”, individuando in particolare l’elenco di tali opere (art. 2) e i “requisiti di specializzazione” che devono essere posseduti per l’esecuzione delle opere in questione (art. 3).
Il decreto è finalizzato a superare – nelle more della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice – il regime transitorio recato dall’art. 216, comma 15, del Codice, il quale prevede che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2014, n. 80”.
La Sezione consultiva ha condiviso la scelta dell’Amministrazione di:
da www.giustizia-amministrativa.it
Documenti correlati: Parere del Consiglio di Stato n. 02189/2016
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