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Gare telematiche, la sentenza del Tar Toscana sulla dimensione dell’offerta

«Non può ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto esperita con modalità telematiche, per il solo fatto che il file contenente l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario abbia dimensioni più ampie di quelle prescritte dal bando di gara»: è questa la pronuncia del TAR Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1524 del 24 ottobre 2016.

I giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati sulla legittimità o meno, nell’ambito di una gara telematica, dell’aggiudicazione ad una ditta che ha presentato l’offerta utilizzando un file di dimensioni più ampie di quelle stabilite dal bando. Il caso riguardava «una procedura ristretta con modalità telematica, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’esecuzione di alcuni lavori. (…) L’offerta tecnica, secondo la lettera d’invito, doveva essere contenuta in un file delle dimensioni massime di 20 mb e in proposito la stazione appaltante, rispondendo ad un quesito posto dalla stessa ricorrente precisava che “il concorrente dovrà redigere relazione max 3 pagine ed eventuali elaborati grafici allegati, pertanto non vi sono limiti quantitativi agli elaborati. Rimane il limite dei 20 Mb in quanto deve essere un unico file”». La ricorrente si è era attenuta a tale limite, rispettato da tutte le altre imprese concorrenti ad eccezione dell’aggiudicataria, classificandosi però al secondo posto della graduatoria provvisoria, pur avendo presentato la migliore offerta economica. La ricorrente è quindi insorta deducendo la violazione della par condicio tra i concorrenti, per aver l’aggiudicataria violato il limite fissato dalla legge di gara in ordine alle dimensioni del file contenente l’offerta.

Nella sentenza si legge che «è consolidato ormai l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, il superamento delle dimensioni dell’offerta (non rileva se in forma cartacea o digitale) non può costituire, di per sé motivo, per l’estromissione dalla procedura dell’impresa che non vi si sia attenuta (Cons. di Stato sez. V, 21 giugno 2012 n. 3677; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila,1 giugno 2016 n. 344; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I 18 dicembre 2014 n. 1242); in ogni caso non risulta dimostrato che la maggiore ampiezza del file utilizzato dalla controinteressata abbia determinato la possibilità di una più incisiva illustrazione dell’offerta a cui di conseguenza sarebbe stata, per tale sola ragione, attribuito il miglior punteggio».

Documenti correlati: Sentenza Tar Toscana, sez. I, 24 ottobre 2016, n. 1524