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Il Tar Lazio – Roma, Sez. I-ter, con la sentenza n. 12873 del 30 dicembre 2016, si è espresso sull’illegittimità dell’aggiudicazione di una gara a una ditta, per anomalia dell’offerta, in riferimento al costo del personale.
Secondo il TAR “è da ritenere anomala un’offerta in un appalto di servizi nel caso in cui la ditta interessata abbia giustificato il considerevole scostamento dai costi medi tabellari del lavoro e/o il relativo abbattimento, tra l’altro, attraverso il ricorso al lavoro supplementare, per un considerevole numero di ore”.
La disposizione dettata dall’art. 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in tema di valutazione della anomalia dell’offerta presentata in sede di gara pubblica appare erroneamente formulata laddove, alla lett. d) del comma 5, afferma che l’offerta è anormalmente bassa e, quindi, deve essere esclusa, quando “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle” di cui all’art. 23, comma 16, dello stesso Codice dei contratti pubblici; dette tabelle, infatti, non sono altro che quelle già previste, con disposizione perfettamente sovrapponibile, dall’art. 86, comma 3 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che ha individuato la modalità di determinazione del costo del lavoro con riferimento alle tabelle del Ministero del lavoro.
In tema di valutazione della anomalia dell’offerta anche nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici vige il principio secondo cui i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori; esprimendo solo una funzione di parametro di riferimento è allora possibile discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa.
In sede di valutazione della anomalia dell’offerta illegittimamente la commissione di gara ha reputato congrua l’offerta economica del concorrente giustificata, per una parte rilevante, attraverso il ricorso al lavoro supplementare, trattandosi di un elemento aleatorio, ben diverso dal lavoro straordinario.
Documenti correlati: Tar Lazio – Roma, Sez. I-ter, 30 dicembre 2016, sentenza n. 12873