Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
La sentenza emessa dal Tar di Catania, sez. III, n. 234 del 2 febbraio 2017, sostiene che il concorrente ad una gara pubblica per l’affidamento di un appalto di servizi di refezione scolastica non può essere escluso per non avere effettuato il sopralluogo, anche se tale sopralluogo è stato previsto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara con clausola che è quindi nulla ai sensi del art. 83, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non essendo riconducibile alle cause tassative di esclusione.
Nelle gare d’appalto l’obbligo di dichiarare l’assenza dei “pregiudizi penali” è da considerarsi assolto dal legale rappresentante dell’impresa anche riguardo ai terzi, compresi i soggetti cessati dalla carica, specie quando la legge di gara non richieda la dichiarazione individuale di detti soggetti; l’omessa dichiarazione costituisce irregolarità rispetto alla quale opera il c.d. soccorso istruttorio, non essendo in presenza di un vizio tale da non consentire l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione ai sensi del citato comma 9 dell’art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Documenti correlati: Tar Catania, sez. III, 2 febbraio 2017, n. 234