Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
1) Disciplina della dirigenza della Repubblica (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124.
Nello specifico, il sistema della dirigenza è costituito dal ruolo dei dirigenti statali, dal ruolo dei dirigenti regionali e dal ruolo dei dirigenti locali. Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti unica. Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso. Le graduatorie finali sono limitate ai vincitori e non comprendono gli idonei. La Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) è trasformata in Agenzia senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge funzione di reclutamento e formazione del personale della PA. Ha come obiettivo quello di assicurare una formazione omogenea della dirigenza.
Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituita la Commissione per la dirigenza statale (analogamente è istituita anche la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale). La Commissione, costituita entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. In particolare, preseleziona i candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali ed effettua la valutazione ex post delle scelte effettuate dalle amministrazioni per altri incarichi.
Gli incarichi dirigenziali hanno durata di 4 anni e possono essere rinnovati per altri 2 nel caso di valutazione positiva o per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico. I dirigenti privi di incarico, concluso il mandato, devono partecipare ad almeno 5 interpelli all’anno; in assenza di incarico, il primo anno percepiscono il trattamento economico fondamentale e il secondo anno lo stesso decurtato di un terzo. Successivamente il Dipartimento della funzione pubblica li può collocare d’ufficio in posti vacanti. Il dirigente a cui è revocato l’incarico per inadempienza ha un anno di tempo per avere un nuovo incarico altrimenti scatta la licenziabilità.
2) Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e dello sviluppo economico Carlo Calenda ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Nello specifico, il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio.
Più nel dettaglio, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte.
Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede 4 ulteriori azioni che riguardano: la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%; la riduzione del 30% del numero dei consiglieri; la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori; una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.
Il provvedimento introduce quindi maggiore chiarezza sui compiti delle Camere con l’obiettivo di focalizzarne l’attività su attività istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici.
Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio.
Nell’ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.
3) Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e dell’istruzione, università e ricerca Stefania Giannini, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante norme di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico, per la prima volta gli Enti pubblici di ricerca (Epr) avranno un riferimento normativo comune, che elimina molti dei vincoli gestionali previsti per la PA. Un sistema di regole più snello e più appropriato alle esigenze del settore. Il decreto prevede autonomia gestionale e statutaria per gli Enti, il recepimento della Carta europea dei ricercatori e più libertà nelle assunzioni dei ricercatori. Come accade già per le Università, gli Enti che hanno risorse per farlo potranno assumere liberamente entro il limite dell’80% del proprio bilancio. L’unico vincolo sarà il rispetto del budget.
4) Disciplina del Comitato italiano paralimpico (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico, il provvedimento, nel riconoscere le peculiarità dello sport per persone con disabilità, prevede la trasformazione del Comitato Italiano Paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico. Conformemente ai criteri di delega la trasformazione non introduce oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il nuovo ente dovrà utilizzare parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni.