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I criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

a cura dell’avvocato Uliana Garoli.

Immaginiamo di essere il componente di una commissione che debba affrontare il tema dell’aggiudicazione di un appalto, tenendo conto del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Se volessimo trovare ispirazione nel nuovo codice degli appalti, non vi troveremmo alcun aiuto, visto che non si parla affatto dello strumento utile a formare la decisione, ovvero della riparametrazione dei coefficienti.

In sostanza, dal punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dell’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio.

Il nuovo codice, infatti, abroga il Regolamento che fissava il carattere indispensabile della riparametrazione alla lettera a) dell’allegato P del D.P.R. n. 207/2010. Quindi, ci dobbiamo domandare come si possa fare a rispettare il principio sancito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Consiglio di Stato sez V 24.7.2014 n.3940) secondo il quale, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è opportuno l’utilizzo della cd riparametrazione, al fine di ristabilire l’equilibrio tra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta.

Ora, di regola, l’offerta è composta da elementi quantitativi quali ad esempio il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione ecc. e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimersi secondo i criteri stabiliti nel bando.
Sulla valutazione dell’elemento quantitativo la discrezionalità dei commissari dovrà, comunque, rispettare la proporzionalità e distribuire  il punteggio integralmente.

Quanto al prezzo, infatti, di regola la stazione appaltante fissa il prezzo massimo che intende sostenere e i concorrenti proporranno lo sconto rispetto al prezzo fissato. Il punteggio minimo pari a zero sarà attribuito a chi non prevede sconti, il punteggio massimo sarà dato all’offerta che prevede lo sconto maggiore. Le modalità di calcolo sono semplici.

Più difficile sarà valutare gli elementi qualitativi, quali per esempio il pregio architettonico, il risparmio energetico, la manutenibilità ecc. In questo caso potrebbe rendersi necessario attuare una riparametrazione per poter distribuire i punteggi rispettando il criterio della  proporzionalità.

Nel vuoto normativo creato dal nuovo codice, intervengono le recenti linee guida dell’ANAC secondo le quali sarebbe opportuno che il punteggio nei singoli sub criteri venisse integralmente distribuito, attraverso la riparametrazione, precedentemente prevista dal regolamento abrogato (allegato P al DPR 207/2010), che prevedeva che fosse obbligatoria, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di stato (sez V 24.7.2014 n. 3940).

Tuttavia, mentre la prima versione delle linee guida ANAC, previste dal documento in consultazione, ammette una sola riparametrazione, le linee guida definitive approvate il 21.9.2016, ammettono anche la seconda operazione di riparametrazione che consente così di ampliare il raggio di partecipazione alla gara.

L’importante è che, ove il bando preveda una soglia di sbarramento, le regole vadano fissate  prima di determinare questo valore, allo scopo di salvaguardare i principi di concorrenza, di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti.
Di certo i commissari di gara dovranno essere profondi conoscitori delle regole della matematica!

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