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La pronuncia del Tar di Brescia sulla nomina della commissione di gara

Il TAR Lombardia –  Brescia, Sez. II, con la sentenza n. 1757 del 19 dicembre 2016, si è pronunciato sulla legittimità della nomina della commissione di gara da parte della Stazione appaltante in attesa della predisposizione dell’albo di cui all’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Di seguito il testo riportato da www.giustizia-amministrativa.it

L’art. 77, prima parte, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina la formazione e l’attività delle commissioni di gara, si applica solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel momento, ai sensi del comma 12 dello stesso art. 77, “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 77, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  può essere nominato presidente della commissione di gara anche il Responsabile unico del procedimento.

Ha evidenziato il Tar che a questa conclusione era pervenuta la giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 20 novembre 2015, n. 5299 e 26 settembre 2002, n.4938) formatasi nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; assurgendo a principio generale non riferentesi ad una specifica disciplina delle gare, si deve ritenere estensibile anche nel vigore della nuova normativa.

Documenti correlati: Tar Brescia, sez. II, 19 dicembre 2016 n. 1757