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Il Tribunale di Trento si pronuncia sui criteri di valutazione delle offerte

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, nella sentenza n. 71 del 28 febbraio 2017, stabilisce che la Commissione di gara può specificare, prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, il metodo di attribuzione dei singoli punteggi al fine di precisare il susseguente iter motivazionale ma non può introdurre un criterio valutativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla lex specialis di gara anche se facendolo passare per un sub criterio.

Nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni devono enunciare i criteri di aggiudicazione da applicarsi nelle valutazioni delle offerte; in applicazione dei principi della par condicio e della trasparenza dell’azione amministrativa, tutti gli elementi da prendersi in considerazione per l’aggiudicazione della procedura, ed il peso assegnato per la valutazione, devono essere resi noti ai partecipanti al momento della presentazione delle offerte, non potendo la stazione appaltante applicare regole di ponderazione o sottocriteri che non siano stati preventivamente portati a conoscenza degli offerenti.

Nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la fissazione dei criteri selettivi di valutazione delle offerte deve sempre precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime ed essere effettuata in una fase anteriore alla conoscenza delle soluzioni proposte dai concorrenti.

Le specifiche dichiarazioni dei responsabili dei procedimenti delle stazioni appaltanti, in cui si attesta che “i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito”, presuppongono l’avvenuto rilascio, da parte della commissione o della direzione lavori, dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione, e non possono prescindere dal favorevole esito delle operazioni di controllo effettuate da detti organi, come si evince dall’art. 325 (“attestazione di regolare esecuzione”), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in cui è stabilito che l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione viene confermata dal responsabile del procedimento.

Data la premessa il Tar ha affermato che la decisione dell’organo tecnico della stazione appaltante di non ammettere e di non valutare, ai fini del conseguimento del previsto punteggio, i certificati prodotti dalla ricorrente in quanto non corredati dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione, costituisce l’esito di un’operazione interpretativa irragionevole e quindi illegittima, atteso il rapporto di presupposizione che connota la dichiarazione del responsabile del procedimento rispetto alle previe verifiche della commissione o della direzione lavori. (da www.giustizia-amministrativa.it).

Documenti correlati: Trga Trento 28 febbraio 2017, n. 71