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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza n. 2844 del 12 giugno 2017, si è espresso sul criterio del prezzo più basso nell’aggiudicazione di una gara e sui costi per il personale e la sicurezza aziendale.
I giudici di Palazzo Spada evidenziano che se il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto tutti insieme costituiscono la lex specialis della gara, tuttavia va riconosciuta prevalenza al contenuto del bando, che nel caso specifico ha fatto richiamo al solo art. 82, comma 3-bis, ove si definiscono i criteri per determinare il prezzo più basso, al netto delle spese relative al costo del personale.
Al proposito, questo Collegio condivide il principio affermato dal Giudice di primo grado, secondo il quale l’utilizzo di una formula matematica, sia pure in una gara condotta secondo il criterio del prezzo più basso, non è precluso, laddove tale formula sia effettivamente funzionale a soddisfare l’esigenza, derivante dal possibile diverso costo del lavoro e della sicurezza indicato dai singoli concorrenti in sede di gara, di ricondurre tutte le offerte a una percentuale di ribasso che consenta la redazione di una graduatoria.
In merito agli oneri per il personale, va richiamata giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale “Il costo del lavoro non è un costo standardizzato e uguale per tutte le imprese, che possa essere predeterminato dalla stazione appaltante e previamente scorporato sulla base di indicazioni tassative da questa provenienti, e così pure il costo per la sicurezza aziendale, trattandosi di elementi che possono variare in relazione all’organizzazione del lavoro dell’impresa e all’efficienza della stessa.” (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 589 del 10 febbraio 2016).
Documenti correlati: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2844 del 12 giugno 2017