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Il TAR Puglia – Bari, sez. II, con la sentenza n. 1161 del 14 novembre 2017, si è espresso sul provvedimento di esclusione di una concorrente da una gara, nell’ambito dei settori speciali, per omessa indicazione degli oneri di sicurezza.
In sintesi, in primo luogo, richiamando un orientamento giurisprudenziale recentemente formatosi in ordine all’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la ricorrente sostiene, quanto alla sua esclusione, che, non sussistendo incertezza sulla congruità dell’offerta, la mancata indicazione degli oneri aziendali assumeva natura meramente formale, sicché non era inibito, ex articolo 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici, non trattandosi d’irregolarità essenziale dell’offerta economica, il soccorso istruttorio e, anzi, lo stesso doveva essere necessariamente disposto prima del provvedimento espulsivo.
Si presentano però due orientamenti giurisprudenziali opposti. Infatti, anche rispetto agli effetti della previsione di cui all’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la giurisprudenza si è divisa tra chi ritiene che tale previsione espressa giustifichi l’automatica esclusione del concorrente il quale non abbia evidenziato la specifica voce di costo nell’offerta (T.A.R. Campania, Sez. III, 3 maggio 2017, n. 2358; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 febbraio 2017, n. 166; Consiglio di Stato, Sez. V, ord., 15 dicembre 2016, n. 5582; T.A.R. Molise, 9 dicembre 2016, n. 513; T.A.R. Campania, Salerno, 6 luglio 2016, n. 1604) e chi invece sostiene che, nell’ipotesi in cui gli atti di gara non contengano l’espressa menzione di tale obbligo e della sanzione espulsiva collegata alla sua inosservanza e in cui non siano adombrati dubbi sulla congruità dell’offerta, neppure l’articolo 95, comma 10, serva a superare i rilievi ripetutamente sollevati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e ribaditi, da ultimo, nelle ordinanze della sezione sesta, 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16, che richiamano i principi espressi nella precedente sentenza della stessa sezione 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo (T.A.R. Campania, Sez. VIII, 3 ottobre 2017, n. 4611; T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 15 giugno 2017, n. 7042; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, sentenza 12 dicembre 2016, n. 3217, nonché la delibera dell’ANAC 11 gennaio 2017 n. 2).
Il Tar ha quindi deciso di uniformarsi a quest’ultimo caso: la sanzione, secondo la sentenza, non poteva essere l’esclusione, così come non poteva essere negato il ricorso al soccorso istruttorio.
Documenti correlati: TAR Puglia – Bari, sez. II, sentenza n. 1161 del 14 novembre 2017