Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
L’ANAC si è recentemente espressa in merito all’ambito temporale degli incentivi economici previsti per i dipendenti delle stazioni appaltanti all’art. 113 del nuovo Codice degli Appalti.
L’art. 113 del Codice prevede, al secondo comma, che
A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita’ diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
Il successivo articolo 216, primo comma, definisce la regola generale di efficacia delle norme del nuovo Codice:
Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
In relazione a queste due disposizioni, molti soggetti si sono rivolti all’ANAC per avere chiarimenti sull’applicabilità temporale dei nuovi incentivi dell’art. 113.
L’Autorità ha quindi rilevato che
con specifico riferimento all’attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengono in una fase precedente all’avvio della procedura di selezione dell’aggiudicatario.
Conseguentemente, secondo l’ANAC, per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione, per cui le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice.
Per quanto poi concerne le concrete modalità di corresponsione, l’Autorità ritiene che il requisito del preventivo accertamento delle attività a cura del dirigente non consenta l’anticipazione degli incentivi e che la corresponsione diluita nel tempo sia ammissibile solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo.