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Sussistono diversi orientamenti giurisprudenziali sull’esclusione automatica dalla gara dell’operatore economico che non ha indicato nell’offerta gli oneri per la sicurezza.
Secondo la recente sentenza del Tar Campania, sez. VIII, n. 4611 del 3 ottobre 2017 è illegittima l’esclusione automatica per mancata indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza interni; secondo i giudici è quindi possibile applicare il soccorso istruttorio se non sussiste incertezza sulla congruità dell’offerta.
La Commissione giudicatrice, invece, nel procedere all’esame della documentazione contenuta nell’offerta economica, escludeva la società ricorrente rilevando “l’insussistenza della dichiarazione degli oneri per la sicurezza aziendale interni”, trattandosi di indicazione richiesta obbligatoriamente ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, non essendo ammissibile il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, giusta verbale n. 3.
Ad avviso di parte ricorrente il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo, posto che la disciplina di gara non avrebbe richiesto ai concorrenti di specificare gli oneri della sicurezza aziendale a pena di esclusione, né i modelli dell’offerta precompilati dalla stazione appaltante ed imposti dal sistema di gara avrebbero contemplato una simile indicazione (…) Tale formale omissione non avrebbe potuto determinare la sua esclusione in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto preliminarmente esercitare i poteri di soccorso istruttorio, in applicazione dei fondamentali principi euro-unitari.
Due gli orientamenti giurisprudenziali: uno a favore della legittimità dell’automatismo espulsivo dell’offerta che non abbia rispettato l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza c.d. ‘interni o aziendali’ prescritto dall’art. 95, comma 10, del nuovo codice degli appalti e uno contrario al meccanismo automatico espulsivo nel vigore del nuovo codice (cfr. sentenza Tar Lazio, sezione I bis, 15 giugno 2017, n. 7042).
Il collegio campano ritiene di aderire a tale secondo orientamento (….) Secondo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 19/2016, l’iniziale interpretazione, secondo cui “gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell’offerta, insuscettibile, come tale, di essere successivamente integrato” (Cons. St., AP n. 3 e 9 del 2015) è stata superata, operando un opportuno distinguo tra le ipotesi “in cui si contenta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento degli obblighi della sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del “prezzo” (perché andrebbe aggiunto l’importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati)”. Laddove invece non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza non è sostanziale ma solo formale.
Documenti correlati: Tar Campania – Napoli, sez. VII, sentenza n. 4611 del 3 ottobre 2017