Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tar dell’Umbria, Sez. I, con la sentenza n. 10 del 2 gennaio 2018 ribadisce quanto già sostenuto dal Tar del Veneto, Sez. I, con la sentenza n. 660 del 07 luglio 2017 e dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 1565 del 23 marzo 2015.
Pertanto: “Va dichiarata l’infondatezza delle censure inerenti il cumulo delle funzioni di Presidente della Commissione di gara e di RUP , allorquando non sia stata fornita alcuna prova circa una eventuale situazione di incompatibilità con riferimento al dirigente di cui si controverte; ciò coerentemente alla disposizione di cui all’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara deve valutarsi con riferimento alla singola procedura”.
Documenti correlati: Sentenza TAR Perugia n.10 del 02.01.2018