Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
L’art. 105, comma 2, stabilisce che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Il Tar Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 28 del 05 gennaio 2018 ribadisce il principio secondo cui, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di parità di trattamento tra i concorrenti, l’espressione “importo complessivo del contratto di lavori” riferita all’importo a base di gara.
In altri termini, posto che l’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce un limite quantitativo alla possibilità di ricorrere al subappalto di lavori (oltre che di servizi e forniture), tale limite deve essere lo stesso per tutti gli operatori del mercato e deve essere conosciuto da tutti fin dalla fase iniziale della gara.
Documenti correlati: Sentenza Tar Milano, sez. I, n. 28 del 05 gennaio 2018