Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tar dell’Abruzzo, Sez. I, con la sentenza n. 16 del 18 gennaio 2018 ha ribadito il principio stabilito dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 secondo cui il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire dichiarazioni riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione ma soltanto per chiarire i completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti in atti di gara (cfr. Cons. Stato Sez. V, 28.12.2016, n. 5488 e Tar Bologna, sentenza n. 345 del 2017).
Nel caso di specie è stato presentato unitamente alla domanda un impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione (nonostante tale onere fosse previsto a pena di esclusione ex art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016); sicché la domanda era mancante di un elemento negoziale essenziale e ad essa funzionalmente collegato, e non si può pertanto rientrare nel perimetro della mera integrazione documentale.
Documenti correlati: Sentenza Tar Pescara, sez. I, n. 16 del 18 gennaio 2018