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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Breve vademecum per l’elaborazione dell’offerta tecnica

a cura dell’avvocato Lucio Lacerenza.

A partire dallo scorso cinque maggio, con l’entrata in vigore del c.d. “correttivo appalti” (d.lgs. 56/2017) l’offerta tecnica riveste un rilievo maggiore rispetto al passato per l’aggiudicazione degli appalti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Diversamente dal passato quando le stazioni appaltanti potevano variamente ponderare i pesi da attribuire al progetto e all’offerta economica, il citato “correttivo” introduce un tetto massimo per l’offerta economica pari a 30 punti, e dunque il peso dell’offerta tecnica deve essere di almeno 70 punti.

Lato stazione appaltante, giova ricordare che l’Anac già il 21 settembre 2016 – e quindi prima del “correttivo” – aveva varato le Linee guida n. 2 per fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV. Linee guida che oggi, alla luce della valorizzazione della parte tecnica dell’offerta siccome introdotta dal “correttivo”, assumono una rilevanza particolare, poiché occorre determinare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica nella direzione di garantire la “qualità di ciò che viene acquistato”; ed a tal fine viene rimarcato il dovere delle amministrazioni di “individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante” (cit. Linee Guida, § II).

Lato operatore economico, non meno gravoso è l’onere a carico delle imprese che sono oggi chiamate a compiere un considerevole sforzo progettuale, sicuramente maggiore rispetto al passato, per cercare di conseguire gli almeno 70 punti messi in gara. In altri termini, per risultare vincitrici è bene che le imprese si conformino ad un minimo di parametri – taluni normativi, altri dettati dalla prassi – necessari o semplicemente opportuni per conseguire una migliore valutazione.

In particolare, rileva innanzitutto il rispetto da parte dell’impresa della normativa del settore oggetto di gara, a partire dai criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, c.d. “CAM” (art. 34 d.lgs. 50/2016), per gli appalti che hanno riflessi in detti settori. A tal riguardo è opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di monitorarne l’adozione dal parte del Ministero dell’Ambiente poiché essi, non costituendo un “numero chiuso”, sono in via di aggiornamento.

Del pari rilevante è il rapporto offerta tecnica/offerta economica, ovvero assicurare la coerenza tra le soluzioni tecniche proposte e il prezzo offerto, e cio’ nella direzione di presentare un progetto economicamente sostenibile, cioè giustificabile in caso di valutazione dell’anomalia dell’offerta (art. 97 d.lgs. 50/2016).

Nella redazione del progetto le imprese possono introdurre varianti che incidono sulla struttura, funzione o tipologia del progetto a base di gara, ma solo se esse siano state previste nel bando di gara; a differenza delle migliorie che riguardano aspetti lasciati alla libera valutazione dell’offerente e che possono essere sempre introdotte dai concorrenti, ovviamente a condizione di non snaturare il progetto posto a base di gara (Consiglio di Stato sez. VI 19/6/2017, n. 2969).

Nella valutazione del progetto le stazioni appaltanti possono prevedere criteri premiali in ragione del possesso del rating di legalità (art. 95 co. 13 d.lgs. 50/2016) che è rilasciato dall’Antitrust agli operatori iscritti da almeno due anni nel registro delle imprese e con un fatturato minimo di almeno due milioni di euro.

Sotto il profilo formale, vale chiarire una circostanza che desta talvolta apprensione in seno alle imprese, ovvero l’indicazione del numero massimo di pagine di cui deve comporsi il progetto; tale limite non può essere inteso a pena di esclusione del concorrente che lo abbia superato (TAR Napoli sez. III 25/10/2017, n. 5014), anche se è opportuno, per scongiurare contestazioni, attenersi ad esso per convenire con gli intenti della stazione appaltante, soprattutto nel caso in cui il disciplinare preveda espressamente che detto limite sia posto a pena di esclusione.

Non meno importante al fine di consentire un’agevole valutazione del progetto da parte del Seggio di gara è la sua articolazione capitoli/paragrafi che tengano conto dei criteri/sub-criteri di valutazione previsti nella lex specialis, in modo da assicurare una esatta corrispondenza tra l’elaborato ed i criteri previsti dal disciplinare di gara.

Per scongiurare contestazioni in ordine alla paternità del progetto, corre rammentare di datare e sottoscrivere per esteso l’ultima pagina del progetto da parte del legale rappresentante del concorrente (allegando copia di un suo documento valido di indentità), opportunamente siglando le altre pagine del progetto.

Ove l’impresa ritenga che il proprio elaborato sia meritevole di riservatezza per ragioni-tecnico commerciali ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016, è fatto onere non solo di indicare le specifiche parti dell’offerta da non ostentare in caso di richiesta di accesso agli atti formulata da altri concorrenti, ma anche di motivare puntualmente le ragioni della segretazione (ad esempio, informazioni tecnico-industriali ex art. 98 del d.lgs. 30/2005, c.d. “codice della proprietà industriale”).

È appena il caso di rilevare, infine, che deporrebbe non positivamente agli occhi del Seggio di gara un’offerta confezionata in modo illogico o disordinato (per la possibile equazione “non ordine di sede di partecipazione”=”non ordine in sede di esecuzione del contratto”) o, peggio ancora, scritta in lingua italiana non grammaticalmente corretta.

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