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Quando non viene leso il principio dell’anonimato

La sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, con la sentenza n. 13 del 19 gennaio 2018 ha ribadito il principio secondo cui non è configurabile la violazione del principio dell’anonimato nel caso in cui il codice alfanumerico (richiesto al precipuo fine di garantire l’anonimato) indicato dal concorrente nella busta dei propri elaborati progettuali, e quello stampigliato sul plico e sulla busta della documentazione amministrativa contenente il progetto sia di una cifra in più, potendo tale cifra in più essere ricondotta ad un mero lapsus calami in cui è incorso il concorrente, e non ad un segno idoneo a consentirne, tanto meno intenzionalmente, l’identificazione e conseguentemente a ledere l’esigenza dell’anonimato fissata nel bando ed il corrispondente principio valevole per le pubbliche procedure selettive.

Documenti correlati: TAR Trento, sentenza n. 13 del 19.01.2018