Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tar per la Toscana, Sez. I, con la sentenza n. 130 del 25 gennaio 2018 ha ribadito il principio che legittima l’estromissione dalla gara dell’offerta economica di incerto contenuto (ex art. 83 c.9 D.lgs. 50/2016).
Nel caso di specie emerge una palese discordanza tra quanto indicato dalla ricorrente con l’offerta economica e quanto indicato dalla stessa nel relativo dettaglio e nei chiarimenti presentati all’Amministrazione.
Trattasi di discordanza che non è spiegabile sulla base di un errore di calcolo riconoscibile, e che nemmeno trova giustificazione nei chiarimenti forniti dall’interessata alla stazione appaltante.
Il Collegio osserva sul punto che tale discordanza è già di per sé motivo di incertezza assoluta sull’offerta e che comunque la contraddittorietà delle indicazioni date è ancora più evidente se si considera che l’importo di cui all’offerta economica è comprensivo di tutti i costi di sicurezza, mentre l’importo desumibile dal dettaglio dell’offerta economica e confermato in sede di chiarimenti non include gli oneri di sicurezza.
Documenti correlati: Tar Firenze, Sez. I, sentenza n. 130 del 25 gennaio 2018