Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 218 del 07 febbraio 2018 ha ribadito il principio secondo cui la legittimazione dell’impresa ad impugnare gli atti di una procedura di affidamento alla quale ha partecipato in qualità di mandante di ATI (associazione temporanea di imprese, ndr) discende dai comuni principi della nostra legislazione in tema di legittimazione processuale e di personalità giuridica, tenuto conto che pacificamente il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un’entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono (Cons. Stato, V, 25.2.2015, n. 941; idem, sez. VI, 23.7.2008, n. 3652).
Invero ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione dell’ATI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d’appalto, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell’ambito del raggruppamento di imprese (TAR Lombardia, Milano, IV, 3.3.2008, n. 454).
Documento correlato: Tar Firenze, sez. I, sentenza n. 218 del 07 febbraio 2018