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Referenze bancarie, ecco quando è attivabile il soccorso istruttorio

Il Tribunale amministrativo del Lazio con sede distaccata a Latina, sez. I, con la sentenza n. 88 del 23 febbraio 2018 considera il principio secondo cui sia più corretto considerare le referenze bancarie come un elemento estraneo all’offerta economica in quanto quest’ultima si riferisce all’oggetto dell’appalto, mentre le referenze bancarie riguardano la qualità soggettiva del concorrente – per usare la definizione del comma 8 dell’art. 83, “una condizione di partecipazione” che attesti “le capacità realizzative” – che viene attestata nella domanda di partecipazione contenuta nella busta “A”, mentre l’offerta economica è contenuta nella busta “C”.

A favore di tale tesi si pone anche la recente sentenza del TAR Napoli 19.10.2017 n. 4884 la quale, sul presupposto che le referenze bancarie siano un elemento formale della domanda, ritiene che l’omessa allegazione di una referenza bancaria anche se richiesta nella lex specialis rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio.

Documento correlato: Tar Lazio, sede distaccata di Latina, sez. I, sentenza n. 88 del 23 febbraio 2018