Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, con sentenza n. 92 del 23 febbraio 2018 ha ribadito il principio secondo cui non si debba escludere a priori la partecipazione del RUP alle commissioni di gara, così come sancito dall’art. 77 D.lgs. 50/2016 (modificato in data 20 maggio 2017).
Infatti la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura e ad altre circostanze da non trascurare.
Nel caso specifico, se si considera la modestia dell’affidamento e soprattutto la circostanza che la stazione appaltante è un istituto nel cui organico deve supporsi non esista personale amministrativo che abbia una particolare specializzazione in materia di gare, la partecipazione alla commissione del dirigente che ha anche assunto la veste di RUP non può essere considerata illegittima, apparendo ragionevolmente giustificata.
Documento correlato: Tar Latina, sez. I, sentenza n. 92 del 23 febbraio 2018