Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
a cura dell’avvocato Giovanni Savoia.
Con il recente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2018, n. 57) ha trovato finalmente una prima regolazione attuativa la c.d. programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.
Come noto, una delle principali novità del nuovo Codice appalti è consistita nell’estensione a servizi e forniture della programmazione obbligatoria già prevista dal D.Lgs. 163/2006 per i soli lavori.
L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, infatti – riprendendo invero quanto già abbozzato nella Legge di stabilità per il 2016 – stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”.
Si prevede dunque che ogni amministrazione aggiudicatrice adotti un programma triennale dei lavori e uno biennale degli acquisti di beni e servizi che intende effettuare. Sono esclusi da questo obbligo gli enti aggiudicatori e le centrali di committenza.
In un’ottica di trasparenza, si prevede che il programma triennale dei lavori e quello biennale degli acquisti di beni e servizi siano pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici gestito dall’ANAC, così dando modo agli operatori economici di conoscere in anticipo le esigenze e le intenzioni delle stazioni appaltanti.
In attuazione del comma 8 dell’art. 21, è stato emanato il citato Decreto n. 14/2018 del MIT (“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”), che si applicherà a decorrere dalla programmazione 2019/2021 per i lavori e 2019/2020 per servizi/forniture e che stabilisce i contenuti e lo schema-tipo di programma che dovrà essere adottato dalle singole amministrazioni.
Con particolare riguardo a beni e servizi, il Codice precisa che il programma biennale contiene gli acquisti di importo stimato superiore a 40mila euro, mentre l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro va comunicato entro il mese di ottobre di ogni anno al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.
Da parte sua, il Regolamento del MIT prevede che prima della redazione del programma, le amministrazioni consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalla normativa sulla spending review. Di significativo rilievo le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6. In base alla prima disposizione, nel programma biennale “per ogni singolo acquisto è riportata l’annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore”, in maniera tale che gli operatori del settore abbiano contezza della periodicità degli acquisti di una determinata amministrazione, così facilitando le imprese nella propria organizzazione.
Inoltre, nel programma “le amministrazioni (…) provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica”. Anche questa previsione costituisce un indubbio ausilio per le imprese interessate a concorrere alle procedure bandite da una specifica amministrazione, che potranno già in anticipo conoscere, almeno in linea generale, caratteristiche e quantità dei beni e servizi che un’amministrazione intende acquisire negli anni successivi, anche in considerazione del fatto che, come stabilito dal comma 10, “il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l’ordine di priorità” che l’amministrazione intende seguire.
Lo schema tipo allegato al Regolamento prevede la suddivisione del programma in due schede: la prima dedicata al “quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento” (scheda A) e la seconda all’“elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione” (scheda B).
Gli elenchi sono aggiornati annualmente e devono indicare “per ciascun acquisto l’obbligo, qualora sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l’espletamento della procedura di affidamento” (art. 8).
Come accennato, questo corpus normativo non trova una applicazione immediata, poiché occorre dare tempo alle amministrazioni di organizzarsi al proprio interno per gestire le nuove modalità di programmazione. Nelle more, si applicano l’art. 216, comma 3, del Codice e il Decreto del MIT del 24 ottobre 2014, in materia di programmazione di lavori.
Riproduzione riservata