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Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 1578 del 12 marzo 2018, su ricorso di una società di somministrazione lavoro autorizzata e dell’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro (Assolavoro), ha voluto porre un freno una abitudine nata nelle Asl e negli ospedali che per far fronte alla carenza di personale (infermieri, Oss, ausiliari, ma anche personale tecnico e amministrativo) in regime di blocco delle assunzioni utilizzano il meccanismo degli appalti per migliaia di figure professionali, spendendo centinaia di milioni e affidando l’organizzazione soprattutto a cooperative.
Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha bocciato un “appalto di servizi” dell’Asl Roma 6 che in realtà “ha ad oggetto una somministrazione di personale – attività, quest’ultima, ex lege riservata alle Agenzie per il Lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il ministero del Lavoro” – come si legge nella sentenza.
Leggendo i passi della sentenza si sottolinea che “conseguenza di tale erronea impostazione è che la partecipazione alla gara è stata consentita a tutte le imprese commerciali, a cui è vietata la somministrazione di personale pena la commissione di un illecito amministrativo (cfr. art. 40 del Dlgs n. 81 del 2015); mentre è stata preclusa alle Agenzie per il Lavoro – e tra queste alla società appellante – a causa dei particolari requisiti d’accesso richiesti, incentrati sullo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara”.
Per il Consiglio di Stato “appare chiaro che le prestazioni richieste dalla Asl sono identificate non già in ‘servizi’, bensì in numero di ore di lavoro annue” ciò, commenta la sentenza, dimostra che ”l’Azienda mira sostanzialmente a integrare il proprio personale interno, dimostratosi insufficiente, con altro personale esterno, in modo da garantire il regolare svolgimento delle proprie attività d’ufficio”.
“Un simile scenario sfugge alla logica tipica dell’appalto di servizi – ove l’appaltante affida all’appaltatore lo svolgimento di prestazioni connesse a un preciso risultato, finalizzate alla realizzazione di un opus dotato di consistenza autonoma – e manifesta affinità, piuttosto, con lo schema tipico della ‘somministrazione di lavoro’ a tempo determinato, che si caratterizza per la ricerca di lavoratori da utilizzare per i generici scopi del committente, in chiave d’integrazione del personale già presente in organico”.
Documenti correlati: Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1571 del 12 marzo 2018