Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
In assenza di validi motivi, non è possibile importare parallelamente un dispositivo medico modificato nel suo formato originario. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano accogliendo un’istanza presentata da Johnson & Johnson, che ha citato in giudizio in Italia imprese che commercializzano dispositivi medici prodotti da società del gruppo.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d’impresa, ha emesso una importante e innovativa sentenza riguardante il tema dell’importazione parallela di dispositivi medici cosiddetti ‘riconfezionati’. Il Giudice ha accolto un’istanza presentata da Johnson & Johnson, titolare del marchio ONETOUCH®, che contraddistingue strisce reattive per l’autocontrollo domiciliare del diabete.
La sentenza ha accertato il comportamento illecito di due società che acquistavano all’estero strisce ONETOUCH® in confezioni da 25 e da 100 per poi rivenderle in Italia – dopo averne “manipolato” la confezione originaria – in confezioni da 50. Gli strumenti per l’autocontrollo domiciliare della glicemia, insieme alle lenti a contatto, sono i soli dispositivi medici venduti da Johnson & Johnson direttamente al pubblico in Italia, tramite la rete di farmacie e ottici.
La sentenza ha condannato le due società citate in giudizio a interrompere questa pratica, a un risarcimento danni e alla pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale.
La pronuncia del Tribunale di Milano è importante perché riguarda dispositivi medici anziché prodotti farmaceutici, su cui si è già formata un’ampia giurisprudenza. È la prima volta inoltre che Johnson & Johnson cita in giudizio in Italia imprese che commercializzano dispositivi medici prodotti da società del gruppo, acquistati all’estero e sottoposti ad attività di riconfezionamento prima della loro immissione in commercio nel mercato italiano. La stessa Johnson & Johnson sottolinea l’importanza della sentenza per la tutela del paziente che, senza esserne consapevole, acquistava dispositivi medici la cui confezione era stata ”manipolata” prima della loro vendita alle farmacie.
Il Tribunale ha sanzionato, per violazione dei diritti di marchio di titolarità di Johnson & Johnson, la creazione di nuovi formati di vendita che le società importatrici avevano effettuato nel periodo tra gennaio 2013 e aprile 2014 in una logica meramente commerciale e dunque – a detta del Giudice – senza alcun valido motivo. La violazione dell’integrità della confezione originale non garantisce più né il mantenimento della sterilità delle strisce né l’affidabilità della rilevazione effettuata.
La sentenza era stata preceduta nel luglio del 2014 da un decreto del Tribunale di Milano, poi confermato da una successiva ordinanza, che aveva già vietato – ma in via provvisoria – alle società coinvolte di continuare nella loro attività di riconfezionamento di dispositivi medici importati. A rendere definitivo il divieto è la sentenza del Tribunale che rappresenta un precedente di cui tener conto per chiunque (a qualsiasi titolo) si trovi coinvolto in attività di importazione parallela di dispositivi medici, che vengano riconfezionati prima della loro commercializzazione in Italia.