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Ricorso notificato alla sola Centrale Unica di Committenza: è ammissibile?

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 193 del 20 marzo 2018 ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso relativa all’omessa notifica anche ai Comuni destinatari dell’appalto.

Infatti, il Collegio ritiene di aderire al diverso orientamento giurisprudenziale, con il quale viene messo in rilievo che la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 3, lett. m), D.lgs. n. 50/2016 (come il previgente art. 3, n. 34, D.lgs. n. 163/2006), è un’Amministrazione aggiudicatrice, come peraltro riconosciuta dalla stessa Sentenza della sez. I del TAR Bari n. 1014 del 5.10.2017, richiamata dalla controinteressata, dotata di propria soggettività giuridica nel senso di centro di imputazione di interessi, ma non nel senso di soggetto avente personalità giuridica, ed ha lo scopo istituzionale di aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, destinati ad altre Amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori (cfr. TAR Milano Sez. III Sent. 635 del 13.3.2014 e C.d.S. Sez. III Sent. n. 3639 del 9.7.2013).

Documenti correlati: Tar Potenza, sez. I, sentenza n. 193 del 20 marzo 2018