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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tribunale Amministrativo per la Regione per l’Umbria, sez. I, con la sentenza n. 218 del 09 aprile 2018 ha ribadito il principio secondo cui qualora nella lex specialis di gara non sia disposto alcuna sanzione espulsiva per la mancata indicazione del costo della manodopera, prevedendo viceversa la pena dell’esclusione dalla gara solo in caso di mancata indicazione nell’apposito campo “dell’importo dei costi per la sicurezza aziendale”, ciò non può costituire causa di esclusione.
Nel caso in specie, il costo della manodopera era stato predeterminato dalla stazione appaltante in un importo non ribassabile. In virtù di tale disposizione della legge di gara – che aderisce sul punto a quanto imposto sia dalla normativa nazionale (cfr., art. 95, comma 10, del codice del contratti pubblici) che dalla normativa regionale (cfr. art. 23 della legge regionale n. 3 del 2010, che ne prescrive, altresì, la non ribassabilità) – l’ammontare di tale costo è comunque estrapolabile dall’importo complessivo dell’offerta economica presentata dall’OE, con la conseguenza che la sua mancata menzione nell’ambito delle voci componenti l’offerta medesima, si risolve in una semplice irregolarità formale, in relazione alla quale l’invito di regolarizzazione in sede di soccorso istruttorio non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta (cfr., in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, ord. caut. 7 febbraio 2018, n. 73), ma solo in una mera specificazione e/o conferma di un dato che, pur considerato nel prezzo finale, non è stato riportato separatamente, anche a causa dell’affidamento generato in tal senso dalla sua mancata previsione nel modello di domanda predisposto e “vivamente” raccomandato dalla stazione appaltante (cfr., art. 18 della lettera d’invito).
Ciò consente di superare la giurisprudenza con la quale è stata riconosciuta la legittimità dell’esclusione di una concorrente per omessa indicazione dei costi della manodopera, trattandosi di diversa fattispecie in cui “nella lettera d’invito era chiaramente detto che i partecipanti avrebbero dovuto (a pena di esclusione) indicare separatamente, nell’offerta economica, i propri costi della manodopera” (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4384).
Documento correlato: Tar Perugia, sez. I, sentenza n. 218 del 09.04.2018