Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
a cura dell’avvocato Giovanni Savoia.
Lo scorso 3 luglio 2018 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la versione aggiornata delle FAQ esplicative delle Linee guida n. 4 in materia di appalti sottosoglia.
Si tratta, come noto, di una modalità abbastanza seguita dall’ANAC, che attraverso queste FAQ chiarisce in maniera semplice e operativa alcuni punti delle proprie Linee guida che potrebbero sollevare dubbi applicativi.
Nelle FAQ sulle Linee guida n. 4, l’ANAC affronta una serie di tematiche che presentano un sicuro interesse per gli operatori del settore.
La prima FAQ è finalizzata a chiarire la portata del punto 5.2.6, lettera k), delle Linee guida n. 4, in materia di anomalia, nel quale l’Autorità ha previsto che “le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica”.
Nella risposta, richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2017, l’ANAC precisa che la regola per cui le offerte con identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia di anomalia, come un’unica offerta si applica alle offerte poste a cavallo o all’interno delle ali, e comunque solo qualora venga sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e) dell’articolo 97, comma 2, del Codice.
La seconda FAQ riguarda l’applicazione del principio di rotazione nei casi in cui la stazione appaltante sia dotata di articolazioni organizzative autonome, pur a fronte di una soggettività giuridica unitaria.
Secondo l’ANAC, in tali ipotesi il principio di rotazione va applicato in modo unitario, “avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell’ambito della stazione appaltante”. Ciò in ossequio sia alla lettera dell’art. 36 del Codice, che non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne, sia alla “impronta centralizzante” dell’articolo 37; inoltre, in tal modo, si riduce il rischio di artificioso frazionamento delle commesse, vietato espressamente dall’art. 51 del Codice.
È tuttavia ragionevole – sottolinea l’ANAC – ammettere una deroga a tale regola “nel caso in cui la stazione appaltante (es. Ministero, ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l’amministrazione di determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale) ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica per l’ente, dotate di autonomia in base all’ordinamento interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in cui l’articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici)”. In queste ipotesi, quindi, il principio di rotazione può essere applicato in relazione agli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa.
Ad ogni modo, per l’Autorità sarebbe auspicabile che le stazioni appaltanti condividessero al proprio interno sistemi informatizzati al fine di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.
La FAQ n. 3 verte in materia di documento di gara unico europeo (DGUE).
Rispondendo a una serie di sotto-domande, l’ANAC chiarisce che:
a) in caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, le stazioni appaltanti possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b) l’obbligo di acquisire il DGUE ovvero l’autocertificazione si applica a tutti gli affidamenti, a prescindere dal loro valore, quand’anche modesto;
c) ai sensi dell’art. 85, comma 4, del Codice, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, purché l’operatore economico ne confermi la perdurante validità attraverso una dichiarazione che includa l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile, per la diversa procedura alla quale intende partecipare;
d) analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione.
Naturalmente, quanto sopra va coordinato con le previsioni degli artt. 48 e 41 del D.P.R. 445/2000, che, salve eccezioni, fissano in 6 mesi la validità temporale delle autocertificazioni.
Con l’ultima FAQ (n. 4) si chiede all’ANAC di chiarire se sia necessario prevedere un miglioramento del prezzo di aggiudicazione nel caso in cui la stazione appaltante esoneri l’affidatario dall’obbligo di presentare la garanzia definitiva ex art. 103, comma 11, primo periodo del Codice, facoltà espressamente prevista in caso di appalti sottosoglia.
L’Autorità risponde affermativamente, poiché è la stessa norma (al secondo periodo) a stabilire che tale esonero sia “subordinato” a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (che sarà determinato dalla stazione appaltante, sentito l’affidatario, sulla base di una serie di elementi, quali il valore del contratto, il presumibile margine d’utile e il costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della garanzia definitiva).
Poiché l’art. 103, comma 11, prevede che la scelta dell’esonero sia adeguatamente motivata, l’ANAC sottolinea, inoltre, l’importanza di formalizzare tale motivazione in un apposito documento, da allegare agli atti del procedimento.
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