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Regioni, le proposte di modifica al Codice degli appalti

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 ottobre 2018 ha approvato un documento contenente proposte di modifica ed osservazioni al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, finalizzate a semplificare le procedure ed eliminare le criticità rilevate nel primo periodo di applicazione del Codice stesso e che impediscono, sul piano pratico, il corretto operato delle stazioni appaltanti. Le proposte di modifica sono state predisposte con l’ausilio di Itaca e con il coinvolgimento dei soggetti aggregatori regionali e del GdL osservatori appalti.

Le proposte di modifica riguardano in particolare le seguenti disposizioni:

Art. 21 in materia di programma degli acquisti e della programmazione dei lavori, dove si intende eliminare in particolare al comma 6 l’obbligo di comunicazione al Tavolo dei soggetti aggregatori entro il mese di ottobre di ogni anno dell’elenco degli acquisti di valore superiore al milione di euro.

Art. 29 in materia di trasparenza. Le modifiche sono volte a limitare e precisare il numero e la tipologia di atti relativi alle procedure di affidamento che devono essere obbligatoriamente pubblicati. Si intende inoltre uniformare il termine per l’impugnativa di cui all’art. 29 con il termine di comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 per semplificare le attività delle stazioni appaltanti. Si propone infine (con l’introduzione di un comma 2-bis) di demandare al MIT la determinazione dell’elenco degli atti per i quali vige l’obbligo di pubblicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 29.

Art. 32 in materia di fasi delle procedure di affidamento. Si intende introdurre al coma 7 un emendamento che permetta alle Amministrazioni di sottoscrive il contratto trascorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, prevedendo all’interno del contratto una clausola di risoluzione nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 36 in materia di contratti sotto soglia. Si propone di inserire un comma 6-ter in applicazione del quale, nei contratti non ad interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell’utilizzazione degli elenchi, possono riservare la partecipazione delle PMI con sede legale ed operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50%. È inoltro proposta come regola generale la verifica a campione nei contratti di importo inferiore ai 40.000 euro del possesso dei requisiti dichiarati, senza necessaria verifica dell’aggiudicatario in occasione di ogni affidamento.

Art. 47 in materia di consorzi stabili. In caso di comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali da parte di una consorziata non esecutrice si richiede venga eliminata la necessità di comprovare tali requisiti mediante contratto di avvalimento.

Art. 50 in materia di clausola sociale. Si intende specificare ulteriormente che tale clausola trova applicazione con riferimento al personale già impiegato in appalto.

Art. 51 in materia di suddivisione in lotti. Si intende inserire un comma 1-bis che incentivi maggiormente la suddivisione degli appalti in lotti anche da parte dei soggetti aggregatori.

Art. 59 in materia di appalto integrato. Si propone un’estensione della possibilità di utilizzo dell’appalto integrato, al ricorrere di una serie di precise circostanze.

Art. 77 in materia di commissione giudicatrice. Vengono proposte alcune modifiche volte a semplificare le modalità di costituzione e nomina delle commissioni giudicatrici, anche al fine di contenere i costi delle stesse, che allo stato attuale obbligherebbe le stazioni appaltanti (soprattutto quelle di minori dimensioni) a sostenere oneri considerevoli. In particolare, si prevede la possibilità di ricorrere a commissari interni (compreso il presidente) per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ovvero per importi inferiore al milione di euro in caso di lavori.

Art. 83 in materia di soccorso istruttorio. Si richiede di codificare l’utilizzo di tale istituto anche per l’integrazione di costi della manodopera e dei costi per la sicurezza all’interno dell’offerta economica.

Art. 94 in materia di criteri di selezione. Si intende introdurre una disposizione ai sensi della quale, nelle gare aggiudicate al prezzo più basso, la stazione appaltante possa prevedere l’apertura delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, questo al fine di semplificare le procedure di selezione (conformemente ad una possibilità prevista all’art. 56 della direttiva 2014/24/UE).

Art. 95 in materia di criteri di aggiudicazione. Si propone innanzitutto di permettere l’aggiudicazione di lavori con il criterio del prezzo più basso senza limitazione di importo. Viene poi proposta l’eliminazione del limite massimo di punteggio attribuibile all’offerta economica nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al comma 10-bis.

Art. 105 in materia di subappalto. Nel richiedere una revisione completa della norma che regola il subappalto, stante l’utilizzo distorto soprattutto nel settore dei lavori pubblici, si propone la totale eliminazione dell’indicazione della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

Art. 106 in materia di varianti e variazioni. Con la proposta di introduzione dei commi 4-bis e 4-ter si intende specificare in modo maggiormente chiaro le modalità di definizione e di contrattualizzazione delle varianti di importo superiore ovvero inferiore al 20%.