Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
L’ANAC ha pubblicato i chiarimenti sul bando-tipo n.3 (Servizi di architettura e ingegneria). Le precisazioni riguardano lo schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
I chiarimenti pubblicati numero 1 e 2 riguardano la clausola del punto 7.4 del bando-tipo n. 3 relativi al divieto di frazionamento dei due servizi di punta e al possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria.
Chiarimento relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta di cui al punto 7.4
Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 14 novembre 2018, ha deliberato di pubblicare il seguente chiarimento: «Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.
Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento – per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel bando-tipo).
Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria».
Chiarimento relativo al possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4
Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 14 novembre 2018, ha deliberato di pubblicare il seguente chiarimento: «Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima».