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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
a cura dell’avvocato Leonardo De Vecchi.
Con il D.L. 32/2019, denominato “Sblocca Cantieri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 ed in vigore dal giorno successivo, 19 aprile 2019, sono state introdotte numerose e importanti modifiche per quanto concerne, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016). Si tratta di disposizioni di “straordinaria necessità e urgenza” volte a promuovere, nelle intenzioni del Legislatore, il rilancio del settore dei contratti pubblici attraverso un’opera di semplificazione e accelerazione dei pubblici affidamenti.
Tra le principali novità si segnala il ritorno ad un regolamento unico, da adottare entro 180 giorni, in sostituzione di vari provvedimenti attuativi (e, precisamente, delle Linee Guida ANAC e dei Decreti Ministeriale previsti dagli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, che resteranno comunque in vigore sino all’adozione del predetto regolamento).
In continuità con quanto previsto dall’ultima Legge di Bilancio, vi sono stati vari interventi di semplificazione e accelerazione delle procedure di aggiudicazione per gli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie, tra cui, in particolare:
Per far fronte delle oggettive difficoltà riscontrate nel dare avvio all’albo ANAC dei commissari di gara, è stata prevista la possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nel predetto albo, di nominare, anche solo parzialmente, le commissioni.
Particolare attenzione meritano le novità sul subappalto e le modifiche, in tema di requisiti generali, apportate all’art. 80 del Codice.
In entrambi i casi le modifiche vanno incontro ai dubbi di compatibilità con la disciplina comunitaria che hanno recentemente portato la Commissione Europea ad aprire un procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.
Quanto al subappalto è stato infatti disposto un innalzamento, dal 30% al 50%, del limite delle prestazioni subappaltabili, facendo però salva la possibilità per le stazioni appaltanti di fissare, di volta in volta, un limite inferiore, così evidentemente presupponendo, per tale ipotesi, l’esistenza di particolari esigenze legate alle peculiarità dell’appalto e risultanti da adeguata motivazione.
E’ stato inoltre eliminato il tanto criticato obbligo di indicare una terna di subappaltatori al momento della presentazione dell’offerta, in precedenza previsto per le gare sopra soglia o per quelle particolarmente esposte alle infiltrazioni della criminalità organizzata.
Eliminato anche l’obbligo per l’offerente di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione (fermo restando l’obbligo di certificare i requisiti di moralità del subappaltatore nel momento in cui si richiede l’autorizzazione al subappalto) e, dunque, il motivo di esclusione del concorrente, all’art. 80, per il caso di mancato possesso dei requisiti da parte del subappaltatore.
Non è più previsto, infine, il divieto di subappalto all’impresa che ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto principale.
Quanto all’art. 80 sui requisiti di moralità professionale, la novità più rilevante riguarda la causa di esclusione per violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Il testo previgente prevedeva l’esclusione per “violazioni gravi definitivamente accertate”, mentre il nuovo art. 80 rende possibile l’esclusione anche nel caso di violazioni fiscali e contributive non definitivamente accertate, purché le medesime siano adeguatamente dimostrate dalla stazione appaltante.
Le predette modifiche si applicheranno alle procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di gare senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare le offerte.
Infine si segnala, sotto il profilo processuale, l’abrogazione del rito “super accelerato” di cui all’art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. previsto per l’impugnazione delle ammissioni e delle esclusioni dalla procedura di gara; per espressa previsione normativa, tale abrogazione trova applicazione ai processi iniziati dopo l’entrata in vigore del Decreto.
In attesa di osservare l’impatto che avranno, in concreto, le predette novità, si può sin da ora rilevare come le stesse seguano principalmente tre direttrici: una forte semplificazione delle procedure di gara di basso valore, un avvicinamento alle previsioni comunitarie e, infine, una netta bocciatura, con il ritorno al passato, di molte precedenti innovazioni che, alla prova con la realtà, sono risultate inefficaci e, anzi, controproducenti.
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