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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Offerta economicamente più vantaggiosa: i profili “discrezionali” devono essere valutati prima di quelli “tabellari” o “quantitativi”

Deliberazione A.N.AC. 12/6/2019 n. 558 – Nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa   i profili “discrezionali” devono essere valutati prima di quelli “tabellari” o “quantitativi”, in applicazione del principio di trasparenza.

Occorre richiamare, in generale, quel consolidato  indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a  valutare, per  primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali  a valutazioni  discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quello del tempo contemplato nella fattispecie) soggetti ad un automatismo di  valutazione; ciò, in quanto la conoscenza di questi ultimi prima ancora  di quelli tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili  di trasparenza e di  imparzialità che devono presiedere alle gare  pubbliche, giacché la conoscenza  preventiva delle condizioni suscettive  di automatica ponderazione consentirebbe  di modulare il giudizio  sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità  di trattamento dei  concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo  fatto di esistere intaccherebbe la regolarità della  procedura (cfr., ex plurimis,  Cons. Stato,  Sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 731; Cons. Stato Sez. V, 7 gennaio  2013, n.  10, Parere n. 8 del 29 luglio 2014); (…)