Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Parere 02/05/2020, n. 621
Modifiche contratto art. 106 comma 1 lett. e)
Quesito Si chiede se per eventuale utilizzo in corso di esecuzione del contratto del ribasso asta conseguito in sede di gara, si possa sempre fare riferimento all’art. 106 comma 1 lett. e), anche se non inizialmente prevista nei documenti di gara. Infatti, per come è formulata letteralmente la norma sembrerebbe che la necessità di prevedere nel bando o lettera d’invito modifiche non sostanziali di cui alla medesima lett. e) dell’art. 106, sia prevista come necessaria solo là dove la stazione appaltante intendesse stabilire dei limiti di soglia, mentre – in caso contrario, là dove questa esigenza non susssistesse – l’articolo 106 comma 1 lett. e) sarebbe comunque e sempre attivabile anche se non inizialmente previsto nei documenti di gara (nei limiti ovviamente delle modifiche non sostanziali).
Risposta La risposta è negativa. Sulla base di un’interpretazione complessiva delle disposizioni di cui all’art. 106 per le tipologie di modifiche contrattuali ivi previste, si ritiene che sia necessario inserire negli atti di gara la previsione della possibilità, da parte della Stazione appaltante, di ricorrere (anche) alle modifiche non sostanziali di cui alla lettera e), definendo preventivamente anche la relativa soglia d’importo. Analogamente, anche per l’utilizzo del ribasso di gara occorre prevedere e disciplinare il relativo utilizzo. Si ricorda che la valutazione in merito alla natura sostanziale o meno della suddetta modifica, e, quindi, sull’ammissibilità della modifica stessa, potrà essere effettuata solo in una fase successiva a quella di aggiudicazione, ovvero nel momento in cui si determinano le condizioni che rendono necessaria la modifica stessa.
Parere 11/06/2020, n. 683
Chiarimenti sull’art. 106 comma 7 del codice
Quesito Il comma 7 dell’art. 106 del Codice stabilisce che “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica”. Si chiede se è corretta l’interpretazione che consente l’aumento fino al 50% per ognuna delle tipologie di variazione di cui alle lettere b) e c) o se tale soglia sia da intendersi cumulativa.
Risposta Relativamente alla disposizione di cui al comma 7 dell’art. 106 del Codice si conferma che il limite del 50% trova applicazione a ciascuna delle fattispecie richiamate di cui alle lettere b) e c). Per completezza si ricorda che le modifiche in esame non devono essere finalizzate ad eludere l’applicazione della normativa di cui al codice appalti.
Parere 11/09/2020, n. 725
Quinto dell’importo contrattuale
Quesito Dovendo questo ente aumentare, per ulteriori esigenze legate al covid-19, le prestazioni da fornire con l’appalto del servizio centro diurno per persone disabili che è stato prorogato per un anno, si chiede: 1. se il calcolo del quinto dell’importo complessivo contrattuale al netto di IVA, va conteggiato sull’importo della proroga tecnica dell’appalto ovvero sull’importo dell’appalto iniziale. 2. se l’importo da prendere in considerazione per il calcolo del quinto d’obbligo è dato dalla quota impegnata dal Comune (IMPORTO A BASE DI GARA) ovvero ricomprende anche la quota sanitaria introitata direttamente dall’affidatario che insieme alla quota sociale costituisce l’IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO. Cordiali saluti
Risposta Si rappresenta che, secondo gli indirizzi ITACA forniti nel documento “INDIRIZZI OPERATIVI PER IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI E PER LA REDAZIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO DI SERVIZI E FORNITURE”, per quanto riguarda il calcolo utile alla determinazione della soglia del 20% di cui all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, (aumento o diminuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario), le voci da considerare (importo dell’appalto), ai sensi dell’ articolo 22, comma 4 del DM 49/2018 sono: IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO + SOMMA DEGLI IMPORTI DEGLI ATTI DI SOTTOMISSIONE PER MODIFICHE GIA’ INTERVENUTE + SOMMA DEGLI IMPORTI DEGLI ATTI AGGIUNTIVI PER MODIFICHE GIA’ INTERVENUTE + SOMMA DEGLI IMPORTI RICONOSCIUTI PER ACCORDI BONARI O TRANSAZIONI (ARTT. 205, 206, 208) (AL NETTO DAGLI IMPORTI RICONOSCIUTI A TITOLO DI RISARCIMENTO) = IMPORTO DELL’APPALTO PER LA DETERMINAZIONE DEL 20% Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale così determinate, l’esecutore è tenuto a eseguire le prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni in aumento.