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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
a cura del dott. Marco Boni, direttore responsabile di News4market
Un recente pronunciamento (sent. TAR Lazio – Roma 4/2/2021 n.1459) ribadisce il ruolo solamente suppletivo della Consip in caso di gara di appalto indetta da una centrale di committenza regionale per analogo oggetto contrattuale.
La ditta ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione della gara indetta dalla centrale acquisti regionale del Lazio, avvenuta ad ottobre del 2020, in presenza della pressoché contemporanea aggiudicazione a suo favore di una gara CONSIP, riguardante un servizio “sovrapponibile”. Non pare quindi funzionare quel “sistema a rete”, che dovrebbe attuarsi mediante “pianificazione integrata e coordinata, nonche’ armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori” (DPCM 14.11.2014)
Si da’ il caso di sovrapposizione di procedure sulle stesse merceologie o servizi tra Consip e Soggetti aggregatori regionali. Eppure, in nome del razionale impiego delle risorse e dell’efficienza nella risposta al bisogno, dovrebbe funzionare una “concertazione” tra i Soggetti aggregatori, a opera dell’organismo di raccordo allo scopo istituito (Tavolo tecnico e sue articolazioni), ad evitare duplicazioni per gli stessi ambiti geografici nella programmazione ed espletamento di procedure di acquisto.
Infatti, “le centrali regionali e Consip costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi “(legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 457)
Il Consiglio di Stato, affermando che “la gara espletata a livello regionale risponde ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità che regolano l’azione pubblica in quanto aderente alle necessità dell’area di riferimento” (sent. n. 1329/19), oltre a sancire una gerarchia contrattuale, adombra anche un deficit di adeguatezza della Centrale statale nel soddisfacimento dei bisogni locali, ovvero, quanto meno, una definizione di oggetti di gara non condivisa con i destinatari delle forniture.
Per conseguenza, gli operatori economici, ai quali costa partecipare alle gare pubbliche, non possono confidare che l’aggiudicazione di una procedura Consip si traduca in un affidamento effettivo.
Sotto l’aspetto giuridico-formale, queste le norme principali che regolano la casistica in esame:
– comma 449 dell’articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che all’ultimo periodo prevede che: “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.”;
– commi 548 e 549 dell’articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208 (‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016’), che dispongono che: “al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa. Qualora le centrali di committenza non siano disponibili ovvero operative, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei Soggetti Aggregatori, di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l’individuazione, ai fini dell’approvvigionamento, di altra centrale di committenza”.
“Orbene, dalla interpretazione prima di tutto letterale delle suddette norme, il Consiglio di Stato, con orientamento condiviso da questo Collegio, ha rinvenuto sicura prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale e ruolo meramente suppletivo (e cedevole) all’intervento sostitutivo di Consip.”
In particolare, ha affermato che: “in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali; in via sostanzialmente suppletiva (e all’evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro; nell’ipotesi appena richiamata è da ritenere che l’intervento di sostanziale supplenza svolto da Consip non possa giungere ad alterare in modo definitivo il carattere evidentemente sussidiario di tale intervento, il quale per questa caratteristica avrà dunque valenza ‘cedevole’. Tale intervento, infatti (pur necessario nel perdurare dell’inadempienza da parte delle centrali di committenza regionali), perderà la sua ragion d’essere laddove le centrali regionali, ripristinando la fisiologica dinamica delineata dal legislatore, attivino i propri strumenti di acquisizione” (cfr. C. di St. n. 5826/2017; nello stesso senso, ex multis: C. di St. n. 1329/2019, TAR Marche n. 580/2020, TAR Emilia-Romagna n. 362/2018).
Ancora, ha evidenziato “l’esistenza di un disegno normativo che non preclude (ma anzi disciplina) la contestuale attivazione sia a livello centrale sia a livello regionale di aggregazione degli acquisti, sicché non si può ritenere impedito alla centrale di acquisti regionale di attivarsi al fine di ripristinare l’iter fisiologico delineato dalla disciplina, anche dopo che sia avviata una gara Consip” (cfr. C. di St. n. 01329/2019).
Per il caso in cui la gara Consip sia stata non solo avviata ma anche conclusa, i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “la prevalenza della gara svolta a livello regionale può essere affermata anche con riguardo alla fattispecie in esame, ovvero quando la procedura sia stata già aggiudicata, ai fini della stipula della convenzione quadro” … “La gara svolta a livello regionale risponde – quanto alla aderenza alle necessità dell’area di riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato – ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità che regolano l’azione pubblica” (cfr. C. di St. n. 01329/2019).
Dunque, in base ai principi giurisprudenziali appena esposti, è possibile affermare che le Aziende Sanitarie sono tenute ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza regionale – anche in quanto più aderenti alle esigenze locali e quindi più efficiente economica ed efficace – e l’intervento di Consip deve essere ritenuto “di supplenza”.
Per quanto riguarda la concertazione tra i Soggetti aggregatori, il DPCM 14.11.2014 prevede quanto segue:
(…..) In attuazione dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per assicurare l’efficace realizzazione dell’attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, e’ istituito il «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori», di seguito denominato «Tavolo tecnico» coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con il presente decreto ne sono definiti compiti, attivita’ e modalita’ operative.
Il Tavolo, e’ composto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato DAG), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore.
Il Tavolo tecnico nell’ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni svolge attività nei seguenti ambiti:
a) raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni;
b) pianificazione integrata e coordinata, nonche’ armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, nel rispetto dei diversi modelli di centralizzazione degli acquisti adottati comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonche’ delle soglie al superamento delle quali, si svolgono le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell’art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
(…..) Nell’ambito del Tavolo tecnico e’ istituito un comitato guida composto da un membro in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze – DAG, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro in rappresentanza di Consip S.p.A., da un membro in rappresentanza dei restanti soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell’art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e da un membro in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 del medesimo art. 9. Per ogni componente e’ previsto un membro supplente.