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Cremona, CR 26100

Accesso al casellario informatico da parte di stazioni appaltanti con sede negli stati membri dell’Unione Europea

COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 19 maggio 2021

Indicazioni in merito alle modalità di accesso alle informazioni contenute nel Casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da parte di stazioni appaltanti con sede negli Stati membri dell’Unione europea.

Nell’esercizio dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità è emersa l’esigenza di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti aventi sede negli Stati membri dell’Unione europea e alle imprese italiane che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione bandite in detti Paesi, al fine di agevolare la verifica dell’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 57 della Direttiva 24/2014/UE. Ciò anche nell’ottica di agevolare la partecipazione transfrontaliera delle imprese italiane, garantendo la piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri offerenti. L’articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici) prevede che «L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81».

Il Regolamento approvato con delibera dell’Autorità n. 861 del 2.10.2019 individua, tra l’altro, le notizie che devono formare oggetto di annotazione a carico dei singoli operatori economici. L’articolo 60 della direttiva 2014/24/UE individua i mezzi di prova atti a comprovare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 57 della medesima direttiva, prevedendo, in particolare che, su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all’articolo 57, l’idoneità all’esercizio dell’attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all’articolo 58, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova. L’articolo 85, comma 8, del codice dei contratti pubblici stabilisce che «Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo». Ai sensi dell’articolo 88, del codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati dallo stesso. In ottemperanza a tali previsioni, sono state inserite nel sistema e-Certis e vengono periodicamente aggiornate le traduzioni dei criteri di partecipazione alle procedure di affidamento previsti dalla disciplina nazionale italiana in attuazione della direttiva comunitaria e i criteri cd “purely national” operanti esclusivamente in Italia. Sono inserite nel sistema e-Certis anche specifiche indicazioni in merito ai certificati attestanti il possesso dei singoli requisiti e alle modalità di verifica degli stessi. In particolare, tra i mezzi di prova previsti per la verifica di alcuni requisiti di carattere generale, risulta indicato il Casellario Informatico gestito dall’Autorità. Per l’effetto, sussiste l’interesse delle predette stazioni appaltanti ad accedere ai dati e alle informazioni contenute nel Casellario informatico, in quanto utili ai fini della verifica della sussistenza di taluni motivi di esclusione a carico di offerenti italiani, ai sensi delle disposizioni comunitarie di riferimento. Al fine di ottemperare alle indicazioni normative su riportate, con riferimento ai requisiti verificabili mediante accesso al Casellario informatico, è operativo un collegamento diretto tra il sistema e-Certis e il sito internet dell’Autorità – Sezione Casellario delle Imprese, disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/evidence/detail/22363 Il collegamento consente di accedere direttamente al link https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese , contenente le istruzioni operative da utilizzare ad opera delle stazioni appaltanti degli Stati membri per acquisire le informazioni presenti nel Casellario informatico a carico degli operatori economici italiani partecipanti a specifiche procedure di aggiudicazione.

Al fine di scongiurare l’uso non corretto delle informazioni acquisite, sono esplicitate le finalità per cui è legittimamente consentito l’utilizzo delle informazioni medesime ed è chiarita la rilevanza non immediatamente escludente delle annotazioni presenti nel Casellario. Le indicazioni, formulate nelle lingue Italiana e Inglese, prevedono quanto segue: “Le stazioni appaltanti di Stati membri possono accedere alle annotazioni presenti nel casellario informatico facendone richiesta al seguente indirizzo mail: usan@anticorruzione.it. Nella richiesta devono essere indicati: 1. Il nominativo e il codice fiscale dell’operatore economico da verificare 2. La procedura di aggiudicazione per cui si chiede la verifica 3. L’indirizzo mail a cui si vuole ricevere l’esito della consultazione Si avverte che le informazioni trasmesse possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento pubbliche. È rimessa alla stazione appaltante ogni valutazione in ordine alla rilevanza escludente delle informazioni acquisite, da svolgersi sulla base delle disposizioni di recepimento della direttiva europea 24/2014/UE adottate dal singolo Stato membro”. Il Presidente Avv. Giuseppe Busia Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 24 maggio 2021