Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 20.10.2021, n. 7053
La Stazione Appaltante può inserire tra i criteri di aggiudicazione anche particolari condizioni di esecuzione dell’appalto volte a conseguire obiettivi di natura sociale.
Con la sentenza richiamata, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla possibilità per le Stazioni appaltanti di prevedere criteri di aggiudicazione volti a conseguire obiettivi di natura sociale.
Nella fattispecie esaminata, difatti, il bando di gara prevedeva l’attribuzione di un punteggio premiale in caso di applicazione da parte dei concorrenti di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, indicato dall’Amministrazione. Amministrazione che, nel definire i criteri di aggiudicazione dell’appalto, aveva evidentemente inteso “inserire – accanto o sullo stesso piano degli interessi pubblici specifici connessi alla necessità di acquisire i beni e servizi oggetto dell’appalto – ulteriori interessi sociali, in particolare il conseguimento di un più elevato livello di tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto”.
Il Collegio, qualificati i predetti criteri di aggiudicazione alla stregua di criteri di esecuzione del contratto – che come noto possono attenere anche ad esigenze sociali ai sensi di quanto disposto dall’art. 100 del D.Lgs. 50/2016 – ha osservato, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria in materia, come rientri nella discrezionalità delle Stazioni appaltanti inserire tra i criteri di aggiudicazione anche particolari condizioni di esecuzione dell’appalto volte a conseguire obbiettivi di natura sociale, a condizione che sussista un rapporto di connessione tra detti criteri e l’oggetto dell’appalto.
Ciò chiarito, la condotta dell’Amministrazione è stata ritenuta legittima “sia perché i criteri di valutazione presentano chiari collegamenti con l’oggetto dell’appalto, facendo riferimento esclusivamente all’impegno ad applicare un determinato CCNL e ad assumere con contratti a tempo indeterminato per i lavoratori da impiegare nell’esecuzione dell’appalto (senza ricadute sulle politiche generali dell’impresa), sia perché appaiono rispettosi del principio di proporzionalità, posto che, in relazione al punteggio attribuito (pari nel massimo complessivamente a 12 punti, sui 70 complessivi riservati alla valutazione dell’offerta tecnica), la clausola rivela una limitata incidenza sul punteggio complessivo e non appare quindi idonea a scardinare l’impianto dei criteri di valutazione).