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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7353/2022, fornisce una precisa distinzione tra il soccorso specificativo ed il soccorso integrativo.
In primo luogo, si precisa che due imprese hanno partecipato alla procedura di affidamento mediante procedura aperta dell’appalto relativo ai servizi informatici di un’azienda. Tale azienda gestisce il servizio idrico integrato. In particolare, le ricorrenti hanno lamentato la violazione delle disposizioni in tema di soccorso istruttorio previsto dall’articolo 83, comma 9 del Codice dei contratti.
Secondo le ricorrenti, nel caso di specie, a seguito della richiesta, da parte della commissione di gara, di chiarimenti/approfondimenti sulle offerte presentante, si assiste alla violazione della par condicio tra i competitori.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7353/2022, ha accolto il ricorso di appello avverso la sentenza di I° grado emessa dal TAR Pescara.
I giudici, inizialmente, hanno condiviso le ragioni dell’appellante.
Successivamente, il Collegio ha fornito una precisa distinzione tra:
soccorso specificativo;
soccorso integrativo.
Quali sono le differenze tra soccorso specificativo e soccorso integrativo?
Il soccorso istruttorio specificativo o “procedimentale” (articolo 6 della Legge 241/1990) deve ritenersi sempre ammesso mentre il soccorso istruttorio integrativo come disciplinato dal Codice dei contratti nell’articolo 83, comma 9 non è utilizzabile in relazione all’offerta tecnica ed economica.
Al Rup (o alla commissione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) non è preclusa la possibilità di utilizzare il “soccorso procedimentale” diverso “come tale dal “soccorso istruttorio”.
In pratica, con il soccorso procedimentale si è in presenza di una fattispecie che si estende in senso orizzontale potendo riguardare (la richiesta di chiarimento) anche le offerte tecnico/economiche, purché non finalizzata ad una manipolazione/modifica/integrazione, a differenza del soccorso istruttorio integrativo (art. 83 comma 9).
Il soccorso procedimentale, pertanto, mira ad un mero approfondimento e, nel caso di specie, è stato correttamente attivato visto che la richiesta ha riguardato tutti gli operatori economici (e non il solo aggiudicatario).
(Fonte: Ntplusentilocaliedilizia)