Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
La Corte raccomanda di elaborare orientamenti in materia di appalti in caso di pandemia sulla base degli insegnamenti tratti e sottoporre a prove di stress l’approccio all’approvvigionamento di contromisure mediche per essere meglio preparati in futuro, se necessario.
Il sistema centralizzato di appalto per i vaccini, appositamente realizzato dall’Ue, è riuscito a creare un portafoglio inizialmente diversificato di potenziali vaccini anti-Covid-19 e a garantire un numero sufficiente di dosi. Tuttavia, l’Ue ha avviato il procedimento di appalto in ritardo rispetto a Regno Unito e Stati Uniti e, quando si sono verificate gravi carenze di approvvigionamento nella prima metà del 2021, è emerso che la maggior parte dei contratti stipulati dalla Commissione europea non prevedeva disposizioni specifiche per far fronte a tali perturbazioni. È quanto sostiene la Corte dei Conti Ue che,nella relazione speciale, conclude che è mancata un’adeguata valutazione della performance del procedimento di appalto. Inoltre, rileva che la Commissione non l’ha ancora esaminato o confrontato con parametri di riferimento al fine di trarre insegnamenti per il futuro, né ha attualmente in programma di testare il sistema di appalto per le pandemie mediante prove di stress o simulazioni.
“L’efficacia dell’appalto di vaccini anti-Covid-19 da parte della Commissione e degli Stati membri è una questione di grande rilievo”, ha dichiarato Joëlle Elvinger, il Membro della Corte responsabile dell’audit. “La scelta di questo tema è stata dettata dal ruolo centrale svolto dai vaccini nella risposta alla pandemia di Covid-19, dall’inedito coinvolgimento dell’Ue nell’approvvigionamento di vaccini e dalla spesa implicata. Le nostre constatazioni mirano a contribuire allo sviluppo, attualmente in corso, delle capacità di preparazione e risposta dell’Ue alle pandemie.”
Quando l’Ue ha avviato il procedimento di appalto per i vaccini a metà del 2020 – afferma la Corte – non era noto né se né quando un vaccino contro la Covid-19 sarebbe stato immesso in commercio. Dovendo agire senza disporre ancora di dati scientifici chiari sulla sicurezza e sull’efficacia dei potenziali vaccini, l’Ue ha scelto di finanziarne svariati per creare un portafoglio iniziale diversificato in termini di tecnologie vaccinali e produttori. A novembre 2021 la Commissione, per conto degli Stati membri, aveva stipulato contratti per 71 miliardi di euro allo scopo di acquistare fino a 4,6 miliardi di dosi di vaccino contro la Covid-19. Si tratta principalmente di accordi preliminari di acquisto, in cui la Commissione condivide il rischio di sviluppo di un vaccino con il produttore e sostiene l’allestimento di capacità produttive su vasta scala mediante anticipi a carico del bilancio dell’Ue. I negoziati – ricorda ancora la Corte – hanno seguito un procedimento di appalto previsto dal regolamento finanziario dell’Ue, che però si è imperniato sui negoziati preliminari svoltisi prima della pubblicazione del bando di gara. Dopo le gravi carenze di approvvigionamento da parte di due produttori osservate nella prima metà del 2021, l’Ue si è assicurata dosi sufficienti per vaccinare almeno il 70 % della popolazione adulta entro la fine dell’estate del 2021. La Commissione aveva la facoltà, di cui si è valsa in un caso, di fare causa ai produttori. Secondo la Corte, tuttavia, “i negoziatori dell’Ue hanno analizzato a fondo le difficoltà insite nella catena di produzione e di approvvigionamento dei vaccini soltanto dopo la stipula della maggior parte dei contratti. I termini contrattuali sono cambiati nel tempo: rispetto ai contratti firmati nel 2020, i termini previsti dai contratti del 2021 prevedono disposizioni più rigorose su aspetti chiave, quali i calendari di consegna e l’ubicazione degli stabilimenti di produzione. I termini negoziati variano da un contratto all’altro, ad eccezione del rispetto dei princìpi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Gli Stati membri hanno convenuto di ridurre i rischi relativi alla responsabilità per gli effetti indesiderati a carico dei produttori (principio di condivisione del rischio nella strategia sui vaccini). Le disposizioni dei contratti stipulati con i produttori dei vaccini anti-Covid-19 differiscono dalla prassi prepandemica, poiché gli Stati membri si sono assunti alcuni dei rischi finanziari normalmente a carico dei produttori. La Commissione ha proposto di ricorrere nuovamente a tale approccio di appalto in caso di future crisi sanitarie, ma né la relazione di questa stessa istituzione né quella del Consiglio sugli “insegnamenti tratti” dalla pandemia di Covid-19 hanno esaminato la performance del procedimento di appalto per i vaccini, al di là dell’esito generale”. La Corte raccomanda di elaborare orientamenti in materia di appalti in caso di pandemia sulla base degli insegnamenti tratti e sottoporre a prove di stress l’approccio all’approvvigionamento di contromisure mediche per essere meglio preparati in futuro, se necessario.