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Come noto, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 dicembre 2022 ha approvato, in via preliminare, lo Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il testo è stato poi trasmesso alla Conferenza Unificata ed alle Commissioni Parlamentari per i necessari pareri. L’approvazione definitiva dovrebbe avvenire entro il 31 marzo 2023, ma si pensa ad un possibile slittamento.
L’entrata in vigore è prevista al 1° aprile 2023. Ad ogni modo, è stata disposta l’ultrattività delle norme del vigente Codice (D.Lgs. n. 50/2016) fino al 1° luglio 2023.
Tra le principali novità che verranno introdotte si segnala:
La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Viene definito un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), reso recentemente operativo dall’ANAC, nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
La digitalizzazione investe anche la materia di accesso agli atti e si riconosce, in modo espresso, a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.
Viene riformato l’appalto integrato, il quale diviene ricorribile senza i divieti previsti dalla vigente disciplina codicistica.
Il contratto potrà avere ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Vengono però esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.
Le procedure sotto la soglia europea, previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (d.l. n. 76/2020), vengono definitivamente adottate. Ad ogni modo, vengono previste delle eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo.
Viene disciplinato compiutamente il principio di rotazione secondo cui, in ipotesi di procedura negoziata, è vietato procedere in modo diretto all’assegnazione di un appalto verso il contraente uscente.
Inoltre, per tutti gli affidamenti sotto-soglia, vengono esclusi i termini dilatori (stand still), sia di natura procedimentale che processuale.
Viene introdotto un nuovo regime di qualificazione per le Stazioni Appaltanti che trova applicazione per affidamenti diretti per servizi e forniture per importi superiori alle soglie, nonché per lavori per importi superiori ad euro 500.000. I soggetti senza qualificazioni potranno quindi occuparsi solo di affidamenti di importo inferiore alla soglia degli affidamenti diretti e dovranno appoggiarsi a Committenze che abbiano preventivamente ottenuto la necessaria qualificazione, in applicazione dei parametri forniti dalla Delibera Anac 28 settembre 2022, n. 441.
Nello Schema di nuovo Codice viene reintrodotto il general contractor con il quale, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”.
Nel partenariato pubblico-privato si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti. Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.
Il legislatore ha previsto una maggiore “autonomia” della disciplina dei settori speciali rispetto a quella dei settori ordinari. Viene infatti prevista una maggiore flessibilità e le norme introdotte sono “autoconclusive” prive, quindi, di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Il subappalto a cascata viene introdotto adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi ipotesi per ipotesi.
L’avvalimento viene profondamente rinnovato prevedendo la possibilità di mettere a disposizione di un operatore economico non solo i requisiti per la partecipazione alla procedura di gara, ma anche risorse aggiuntive da far valere nell’offerta tecnica per fini di “premialità”.
Per i concessionari scelti senza gara viene stabilito l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 % dei lavori, dei servizi e delle forniture. Tale obbligo non trova però applicazione ai settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).
Viene confermata l’obbligatorietà dell’inserimento, nei documenti di gara, della clausola di revisione dei prezzi (così come inserito in via di deroga dall’articolo 29 della legge 28 marzo 2022, n. 25), che trova quindi applicazione qualora la variazione del costo, in aumento o in diminuzione, è superiore al 5% (ad oggi 10%) dell’importo complessivo, col riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 % (ad oggi 50%) del maggior costo sostenuto.
Per la fase dell’esecuzione si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
Ad oggi, lo Schema così approvato è stato trasmesso alla Conferenza Unificata ed alle Commissioni Parlamentari per i pareri necessari, non si esclude, pertanto, che in sede approvazione definitiva del testo di legge possano essere apportate delle variazioni agli articoli che maggiormente innovano la disciplina attualmente vigente dei contratti pubblici.
Per tale ragione, Net4market intende riservarsi l’analisi approfondita della normativa di nuovo conio al momento dell’entrata in vigore del Codice. Non appena verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo ufficiale, si procederà quindi ad organizzare incontri di formazioni e webinar sull’argomento.