Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Affidamento diretto e accordo quadro

Una interessante opportunità di ottimizzare i già semplificati percorsi di affidamento diretto di forniture e servizi, come previsto dall’articolo 50, comma 1, lettere a) e b del D.lgs n. 36/2023, è rappresentata dalla possibilità di affidamento diretto di un accordo quadro.

L’ANAC, con Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, sottolinea che “nessuna attuale disposizione del Codice dei contratti pubblici sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro”, ricorrendo le condizioni normative di utilizzo dell’affidamento diretto.
Lo strumento dell’accordo quadro “consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a “semplice chiamata” con la stipula di un contratto applicativo con uno degli operatori economici ammessi, fermo restando il rispetto nel totale degli affidamenti nell’ambito dell’accordo quadro dell’importo massimo previsto per gli affidamenti diretti (140.000 euro, per servizi e forniture).
Relativamente all’applicazione del principio di rotazione, viene precisato che i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell’accordo quadro, appaiono riconducibili all’unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del richiamato principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell’ambito
dell’importo massimo stimato per l’affidamento diretto dell’accordo quadro.

L’Autorità ha precisato che sarebbe altresì auspicabile che le stazioni appaltanti procedessero – ove possibile – alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro.

Su una consultazione plurima si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 503/2024, chiarendo che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021).

Va rammentato, comunque che l’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo. All’art. 54 è specificato che “le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice”.

In sintesi, si rende possibile un affidamento diretto di un accordo quadro con uno o più operatori economici, ad importo massimo totale di 140.000 euro, con stipula di contratti applicativi con gli operatori economici ammessi, contratti che non rilevano ai fini del rispetto del principio di rotazione.
L’affidamento diretto di un accordo quadro con uno o più operatori economici rappresenterebbe l’affidamento presupposto del divieto di riaffidamento per futuri contratti di cui all’art.49 del D.lgs. n. 36/2023, non rilevando i contratti applicativi.

ANAC – Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024
Chiarimenti in merito all’affidamento diretto di un accordo quadro

Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’Autorità, riscontrato il pervenire di diversi
quesiti concernenti la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro e le
conseguenti attuali modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei relativi dati ed
informazioni, ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

  1. Gli Accordi Quadro nel nuovo codice dei contratti pubblici
    L’accordo quadro è attualmente disciplinato all’articolo 59 del decreto legislativo 36/2023 e la
    sua definizione è contenuta nella lettera n), dell’articolo 2 dell’Allegato I.1 – che ricalcando la
    precedente formulazione della lettera iii) dell’articolo 3 del decreto legislativo 50/2016 –
    ribadisce che trattasi di “accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
    economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare
    durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità
    previste”.
    In estrema sintesi, per quanto di interesse ai fini dei presenti chiarimenti, il richiamato articolo
    59 comma 1 si limita a stabilire:
  • il limite di durata massima dell’accordo, non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali
    debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dello stesso;
  • l’obbligo di indicare il valore stimato dell’intera operazione contrattuale;
  • il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo
    da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
    Come precisato nelle FAQ dell’Autorità “Accordo quadro” – da ritenersi valide per gli aspetti ivi
    richiamati – ed in particolare alla FAQ D4 “L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e
    non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice
    dei Contratti in relazione alle soglie di importo”.
    Ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza europea, l’articolo 14 comma 16 del decreto
    legislativo 36/2023 stabilisce che l’importo da prendere in considerazione è l’importo
    massimo stimato, al netto dell’IVA, del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata
    dell’accordo quadro.
    Per quanto concerne i casi di possibile utilizzo di tale strumento contrattuale, ivi comprese
    eventuali limitazioni, la FAQ D8 ha chiarito che “Gli accordi quadro possono essere applicati a
    tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall’articolo 59 del decreto legislativo
    163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione” specificando, altresì,
    che “Ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti
    i tipi di appalto” e che “L’impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che
    rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto
    momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”.
    La successiva FAQ D9 precisa, altresì, che “le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere
    riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non
    possono predeterminare con certezza il sé, quando e quantum delle prestazioni.”
    Ciò premesso, nessuna attuale disposizione del codice sembra vietare il possibile ricorso
    all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui
    all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato
    per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i
    servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per
    l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse
    transfrontaliero certo.
  1. L’interesse delle stazioni appaltanti a ricorrere all’affidamento di un accordo quadro
    Le stazioni appaltanti, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti
    pubblici hanno spesso manifestato l’esigenza di ricorrere all’accordo quadro per importi pari o
    inferiori alle soglie previste per il possibile ricorso all’affidamento diretto.
    A fondamento di siffatta esigenza è stato evidenziato che l’accordo quadro – soprattutto per
    determinati interventi standardizzabili, ripetibili e di modesto importo – si presenta come una
    modalità di acquisto in grado di semplificare l’attività contrattuale riducendo sia gli adempimenti
    amministrativi sia le tempistiche connesse ad un corretto affidamento, nel rispetto comunque
    del principio di rotazione degli affidamenti previsti per le procedure sottosoglia.
    È stata aggiunta, altresì, un’ulteriore considerazione in termini di spesa pubblica, richiamando,
    in particolare, la delibera n.1/2023 della Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di
    legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che qualificando gli
    accordi quadro, quali contratti normativi, ha precisato che gli stessi non richiedono la
    registrazione di alcun impegno di spesa iniziale, aggiungendo che “Diversamente, i
    contratti adesivi allo stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto
    discendente dall’Accordo, daranno luogo a specifici atti di impegno adottati ai sensi del comma
    2 dell’articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica”.
    Si ricorda, altresì, che anche l’Autorità nella FAQ D10 ha chiarito che “L’accordo quadro è uno
    strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di
    definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento
    al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell’importo
    dell’AQ, complessivamente stimato”. Evidenziando che tale strumento “consente un risparmio
    di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a “semplice
    chiamata” con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l’indizione di
    molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la
    concorrenza tra gli operatori economici”.
  2. I presupposti e le condizioni per il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro
    L’Autorità ha più volte riscontrato un’applicazione distorta dell’accordo quadro spesso
    utilizzato anche per attività non standardizzabili e prive di qualunque progettualità, da qui
    l’esigenza di ribadire, come già evidenziato nelle relative FAQ, che le prestazioni oggetto
    dell’accordo devono essere identificate con compiutezza. I contratti attuativi non possono,
    infatti, apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell’accordo quadro, dovendo
    restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle
    specifiche tecniche/progettuali.
    Un corretto ricorso a tale strumento contrattuale deve, inoltre, prevedere uno stretto legame
    tra quest’ultimo e gli strumenti di pianificazione e programmazione e non può, al contrario,
    come talvolta riscontrato, sopperire ad una sostanziale incapacità programmatica delle
    stazioni appaltanti.
    Nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro oltre al ricorrere di tali presupposti
    essenziali la stazione appaltante sarà tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché
    l’utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del
    codice o un’eventuale limitazione o distorsione della concorrenza (esigenze
    attualmente ribadite, in via generale, dall’articolo 59, comma 1, secondo periodo del
    decreto legislativo 36/2023).
    In particolare, l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere
    calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dal già richiamato articolo 14,
    comma 16, del decreto legislativo 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del
    contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento
    diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva
    entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto.
    Stante la peculiarità dell’affidamento diretto in questione, sarebbe, altresì, auspicabile
    che le stazioni appaltanti procedano – ove possibile – alla consultazione di più operatori
    economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse
    idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro.
    Per quanto concerne, infine, la compatibilità dell’affidamento diretto di un accordo quadro con
    il principio di rotazione di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 36/2023 – fermo restando il
    fatto che l’applicazione del principio non può, comunque, essere aggirata mediante
    ricorso ad arbitrari frazionamenti, ingiustificate aggregazioni o strumentali
    determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto – si evidenzia che i singoli ed
    eventuali contratti applicativi a valle dell’accordo quadro, appaiono riconducibili all’unico
    affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie di cui all’articolo 50,
    comma 1, lettere a) e b) del Codice. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del
    richiamato principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell’ambito
    dell’importo massimo stimato per l’affidamento diretto dell’accordo quadro. Troverà,
    comunque applicazione il successivo comma 2 del citato articolo 49, con conseguente
    divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in
    cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, oppure
    nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Si ricorda, infine,
    che ove la stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’articolo 49 abbia, con proprio
    provvedimento, ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto
    di affidamento o di aggiudicazione, conseguente al rispetto del principio di rotazione,
    troverà applicazione con riferimento a ciascuna fascia.
  3. Le possibili modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati nei casi di affidamento diretto di un accordo quadro
    Come chiarito nelle FAQ B9 e A21 concernenti la “Tracciabilità dei flussi finanziari” il soggetto
    sottoscrittore dell’accordo quadro deve necessariamente richiedere l’attribuzione di un codice
    CIG (cd. CIG “padre”). Va, inoltre, richiesta l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto
    anche CIG “figlio”) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da
    quest’ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro
    coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, ai fini della necessaria
    acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell’appalto.
    Ai fini dell’acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati concernenti affidamenti diretti di Accordi
    Quadro di importo complessivo inferiore a 150.000 (per i lavori) e a 140.000 (per i servizi e le
    forniture), potrà essere compilata la scheda AD3 (Affidamento diretto) dove – nelle more
    dell’introduzione di un flag specifico – può essere valorizzato il campo generale attualmente
    esistente “strumenti per lo svolgimento della procedura” inserendo l’espressa indicazione
    “Accordo Quadro”. Per quanto concerne i successivi contratti applicativi a valle dell’accordo
    quadro dovrà essere compilata la scheda AD4 (Adesione senza confronto competitivo settori
    ordinari e speciali).
    Il Presidente Avv. Giuseppe Busia