Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
La verifica dei costi di manodopera svolta dalla stazione appaltante riguarda il totale dei costi di manodopera, compresi quelli pagati dalle imprese terze ai propri lavoratori.
“Alla luce del Dlgs 36/2023 deve ritenersi che il concorrente debba in ogni caso indicare in sede di offerta i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali anche se oggetto di subappalto a terzi”. È questa la conclusione lapidaria cui giunge il TAR Veneto-Venezia con la sentenza del 21 giugno 2024, n. 1560, che fornisce in tal modo chiarimenti alle stazioni appaltanti sul tema.
In particolare: ”Infondato è il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha sostenuto che non era tenuta a indicare i costi della manodopera delle prestazioni oggetto di subappalto, in quanto intermediario, senza detenzione di rifiuti, e in quanto tali costi non sarebbero propri dell’impresa concorrente, bensì costi “indiretti” o “riflessi” che quindi avrebbero dovuto essere considerati quale parte del prezzo complessivo.
(…) Sia che si ritenga l’intermediario esecutore diretto della prestazione per il tramite delle imprese terze dallo stesso individuate, sia che il rapporto tra intermediario e impresa esecutrice venga configurato come subappalto – come prospettato dalla ricorrente – il concorrente è infatti in ogni caso tenuto a indicare in sede di offerta i costi della manodopera necessaria ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto.”
(….) In tema di costo della manodopera delle prestazioni oggetto di subappalto, la giurisprudenza amministrativa, in relazione alla disciplina dettata dal d.l.gs. n. 50 del 2016, ha aggiunto che: “Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta” (cfr. Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1500; Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7 ottobre 2020, n. 348). Infatti, “la previsione (articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016) non può che essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte. La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori (cfr. TAR Milano, 6 novembre 2018, n. 2515)” (TAR Veneto, Sez. II, 13 ottobre 2021, n. 1216).