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Cremona, CR 26100

Possibile il soccorso istruttorio nell’ipotesi di un’offerta con cauzione provvisoria che contenga un beneficiario errato

Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2024, n. 4984.

Anche in vigenza del nuovo Codice deve ritenersi applicabile l’orientamento che ammette l’esperibilità del soccorso istruttorio nell’ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, purché la cauzione prodotta sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta.

 Richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, il Consiglio di Stato ha sottolineato come “La garanzia provvisoria – destinata a coprire la “mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione” per fatto non imputabile alla stazione appaltante (cfr. art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50 del 2016) – non costituisce un elemento formale ma, in quanto posta a “corredo” dell’offerta (cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi “afferente” alla stessa e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione: come tale, essa è sottratta alla possibilità di soccorso istruttorio, stante il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti“. 

A ben vedere, tuttavia, nel caso di specie, viene in rilievo il c.d. soccorso integrativo o completivo, che mira, in termini essenzialmente quantitativi, “al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico, sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico)“. 

Di qui l’ammissibilità del soccorso istruttorio nella fattispecie, “trattandosi di correggere, emendando un mero errore materiale – ictu oculi riscontrabile dall’esatta indicazione dell’ente appaltante nell’oggetto della garanzia – la polizza fideiussoria già prodotta, come palesato dalla circostanza che è rimasta invariata la data di decorrenza della garanzia e la relativa scadenza e che il numero di polizza è il medesimo”.

Con la precisazione che “nella fattispecie de qua – avuto riguardo alla chiara indicazione nella polizza dell’ente affidatario, a fronte della contrastante ed erronea indicazione del soggetto beneficiario nella S.U.A. – il soccorso istruttorio espletato ben possa essere assimilato ad un soccorso procedimentale, come noto esperibile anche per superare eventuali ambiguità dell’offerta tecnica ed economica”.