Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Adottato il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici

Delibera ANAC  n. 160/2022 
IL CONSIGLIO 

dell’autorita’ nazionale anticorruzione 

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto; 

Visto il regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato con delibera del 4 luglio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2018; 

Visto il regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici approvato dal Consiglio nell’adunanza del 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 178 del 1° agosto 2017; 

Vista la delibera n. 654 del 22 settembre 2021 recante «Pubblicazione nel sito istituzionale anche dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in forma semplificata sottoposti al Consiglio, da rimettere alla firma del Presidente. Conoscibilita’ degli atti a firma del Presidente adottati in sede di vigilanza collaborativa»; 

Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’ nazionale anticorruzione approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e successivamente modificato con le delibere n. 1125 del 4 dicembre 2019, n. 50 del 22 gennaio 2020, n. 458 del 27 maggio 2020 e n. 453 del 14 giugno 2021; 

Ritenuto opportuno ampliare la possibilita’ per le stazioni appaltanti di ricorso allo strumento della vigilanza collaborativa; 

E m a n a 

il seguente regolamento, che avra’ efficacia con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale: 

Art. 1 – Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b) «Autorita’», l’Autorita’ nazionale anticorruzione; 

c) «Presidente», il Presidente dell’Autorita’; 

d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorita’; 

e) «ufficio», l’ufficio vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza; 

f) «UOS» l’Unita’ operativa speciale, istituita ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge n. 90/2014; 

g) «dirigente», il dirigente dell’ufficio; 

h) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del codice; 

i) «vigilanza collaborativa», l’attivita’ di vigilanza di cui all’art. 213, comma 3, lettera h), del codice; 

l) «protocollo di vigilanza», i protocolli di intesa stipulati dall’Autorita’ con le stazioni appaltanti richiedenti di cui all’art. 213, comma 3, lettera h), del codice. 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento e’ adottato nell’ambito dell’autonomia regolamentare riconosciuta all’Autorita’ e si applica agli appalti e alle concessioni per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 del codice intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 21 del codice o, anche al di fuori della programmazione, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento. 

Art. 3 – Finalita’ 

1. Le stazioni appaltanti di cui all’art. 1, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all’Autorita’ di svolgere un’attivita’ di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformita’ alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonche’ a monitorare lo svolgimento dell’intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione. 

Art. 4 – Presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa 

1. Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa, in quanto di particolare interesse, ai sensi dell’art. 213, comma 3, lettera h), del codice: a) gli affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico; b) gli affidamenti disposti a seguito di calamita’ naturali; c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro; 

e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari. 

2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio puo’ disporre l’accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara. 

3. L’attivita’ di cui al comma 1 puo’ essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o piu’ contratti siano stati oggetto dell’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 90/2014. 

Art. 5 – Istanza di vigilanza collaborativa 

1. La richiesta di vigilanza collaborativa e’ presentata all’Autorita’ con istanza sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante. 

2. L’istanza contiene le motivazioni specifiche della richiesta, con l’espressa indicazione di uno o piu’ dei presupposti tassativi di cui all’art. 4, nonche’ le informazioni di dettaglio circa i lavori, i servizi o le forniture, per cui si richiede la vigilanza collaborativa. In particolare, l’istanza indica l’elenco degli affidamenti per i quali si richiede l’attivazione della vigilanza collaborativa, specificando la tipologia, l’oggetto e l’importo di ciascuna delle procedure che si intendono attivare, e se la procedura di gara sara’ gestita direttamente dalla stazione appaltante istante ovvero da altro soggetto (come centrali di committenza o soggetti aggregatori). 

3. Qualora l’istanza contenga l’indicazione di una pluralita’ di affidamenti, il protocollo individua una o piu’ procedure, ritenute maggiormente significative, da sottoporre a vigilanza preventiva. 

4. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al 

Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente regolamento e la presumibile incidenza dell’attivita’ richiesta rispetto alle vigilanze preventive gia’ approvate, ne dispone l’accoglimento. 

5. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell’Autorita’ nell’ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell’art. 213, comma 3, del codice. 

Art. 6 – Protocollo di vigilanza 

1. Le modalita’ di svolgimento della vigilanza collaborativa con la stazione appaltante sono definite in un protocollo di azione, predisposto dall’ufficio competente, su indicazione del Presidente, che lo sottopone al Consiglio per l’approvazione. 

2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale, salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificita’ della stazione appaltante e degli interventi per cui e’ richiesta la collaborazione che, in ogni caso, non potra’ avere una durata superiore ai due anni. Resta fermo che, qualora avviata durante la vigenza del protocollo, l’attivita’ di vigilanza collaborativa proseguira’, senza procedere al formale rinnovo del protocollo, sino al completamento della procedura di aggiudicazione e, ove previsto, anche durante la fase di esecuzione. 

3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorita’ in una specifica sezione suddivisa per annualita’. 

4. Dal momento della pubblicazione, il protocollo acquisisce efficacia. 

Art. 7 – Documentazione oggetto di verifica 

1. Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento, secondo la seguente elencazione indicativa: determina a contrarre o provvedimento equivalente; bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata; disciplinare di gara; capitolato; schema di contratto/convenzione; provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice; verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse; elenco dei partecipanti alla gara; elenco dei nominativi dei subappaltatori; elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari; provvedimenti di esclusione; provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione; contratto o convenzione stipulata; ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell’ambito della fase di aggiudicazione. 

2. L’Autorita’ puo’ in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attivita’ di vigilanza collaborativa. 

3. Possono formare oggetto di verifica preventiva anche atti della fase di esecuzione contrattuale, specificamente individuati nel protocollo. 

Art. 8 – Procedimento di vigilanza collaborativa 

1. Il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con la stazione appaltante, secondo quanto indicato nel presente articolo. 

2. Salve le specificita’ di ogni procedura di affidamento, il procedimento di vigilanza segue le fasi della procedura di gara ed in particolare: (a) pubblicazione del bando o dell’avviso; (b) ammissione/esclusione dei concorrenti e nomina della commissione giudicatrice; © valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione; (d) verifica dell’anomalia dell’offerta; (e) aggiudicazione e stipulazione del contratto. 

3. Gli atti e i documenti di cui all’articolo 7, in relazione a ciascuna fase della procedura di gara, sono trasmessi all’Autorita’ prima della loro formale adozione. 

4. A seguito della trasmissione, l’ufficio competente svolge l’attivita’ di verifica degli atti sottoposti al controllo preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di osservazioni sottoposta al Presidente dell’Autorita’ per l’approvazione. 

5. Le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate tempestivamente alla stazione appaltante a cura dell’ufficio competente. 

6. La stazione appaltante vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformita’ e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione. 

7. Qualora non ritenga di aderire alle osservazioni, la stazione appaltante presenta le proprie motivazioni all’Autorita’. L’ufficio competente formula le osservazioni conclusive, con le modalita’ indicate al comma 4, trasmettendole tempestivamente alla stazione appaltante. 

8. Ricevute le osservazioni conclusive dell’Autorita’, la stazione appaltante puo’ decidere se adeguarsi o, nell’esercizio della propria discrezionalita’ amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza. 

9. L’ufficio competente, ove ritenga particolarmente grave il mancato adeguamento della stazione appaltante, sottopone i propri rilievi al Consiglio dell’autorita’ che puo’ disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza e l’attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge. 

10. Il procedimento di vigilanza collaborativa si conclude, di norma, con l’invio da parte della stazione appaltante del contratto stipulato con l’operatore economico aggiudicatario, salvo l’ipotesi in cui l’attivita’ di verifica preventiva prosegua anche per la fase di esecuzione dell’affidamento. 

11. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo. 

12. Nell’espletamento delle attivita’ di verifica nell’ambito della vigilanza collaborativa l’Autorita’ puo’ avvalersi del supporto della Guardia di finanza. 

13. L’eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l’espletamento della vigilanza collaborativa e’ riscontrata dalla stazione appaltante firmataria del protocollo. 

14. La stazione appaltante, con la stipula del protocollo, si impegna ad aderire alle istanze di precontenzioso presentate, ai sensi dell’art. 211, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016, da parte di altri soggetti legittimati durante lo svolgimento della procedura di gara, adeguandosi all’eventuale parere reso dall’Autorita’. 

Art. 9 – Risoluzione del protocollo di vigilanza 

1. Il Consiglio dell’Autorita’ puo’ disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa: 

a) quando, decorsi almeno tre mesi dalla pubblicazione del protocollo, la stazione appaltante beneficiaria non abbia inoltrato all’Autorita’ alcuna documentazione di gara o, comunque, non abbia richiesto alcun intervento dell’Autorita’ medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell’ambito di competenza della vigilanza collaborativa o, comunque, estranee alle competenze dell’Autorita’; 

b) qualora la stazione appaltante si renda inadempiente agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all’art. 7; 

c) qualora la stazione appaltante non si adegui alle osservazioni formulate dall’Autorita’, nell’ipotesi in cui il mancato adeguamento sia ritenuto particolarmente grave; d) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunita’. 

Art. 10 – Relazione periodica al Consiglio dell’Autorita’ e pubblicita’ della relazione e degli atti a firma del Presidente 

1. L’ufficio competente invia almeno semestralmente al Consiglio dell’Autorita’ una relazione sull’attivita’ di vigilanza collaborativa espletata, con l’indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati, delle procedure sottoposte a vigilanza, nonche’ degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione. 

2. Il Consiglio puo’ disporre la pubblicazione della relazione e degli allegati atti adottati o di una loro sintesi sul sito istituzionale dell’Autorita’. 

Art. 11 – Ulteriori attivita’ di vigilanza collaborativa 

1. Il presente regolamento si applica, ove compatibile, all’attivita’ di vigilanza preventiva svolta dall’UOS nei casi previsti dalla legge, nonche’ a quella svolta nei confronti dei soggetti che possono operare in deroga alla normativa in materia di contratti pubblici e che stipulano specifici protocolli di azione con l’Autorita’. 

Art. 12 – Entrata in vigore e abrogazione 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento e’ abrogato il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici approvato dal Consiglio nell’adunanza del 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 178 del 1° agosto 2017.