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Affidamento in house e l’istituzione di uno specifico registro a cura di ANAC

 Il Tar Salerno, con sentenza n. 1 del 2 gennaio 2021 si è espresso, tra le altre cose, anche in merito alle condizioni necessarie per l’affidamento in house

Con l’entrata in vigore delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ed il loro recepimento nel Codice dei contratti pubblici, la materia ha trovato una specifica disciplina sia all’articolo 5 del D.lgs. 50/2016, nel quale vengono definite le tipologie di in house providing possibili e ne vengono precisati i requisiti, sia all’art. 192, nel quale viene prevista l’istituzione di uno specifico registro a cura di ANAC nel quale debbano essere iscritte le stazioni appaltanti che si avvalgono di un tale affidamento. 

Secondo i giudici del Tar Salerno, nel caso specifico, anche se la documentazione di gara qualifica la società consortile quale centrale di committenza in house dei Comuni soci, non sussistono le condizioni necessarie per l’affidamento in house ai sensi del predetto articolo 5; i Comuni aderenti, infatti, non hanno mai richiesto all’Autorità l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di società in house, come prescritto dal suddetto articolo 192. Spetta esclusivamente all’Autorità la verifica dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’affidamento in house, con la conseguenza che, in caso di mancata iscrizione o di esito negativo della verifica, l’Autorità può attivare i poteri di cui all’art. 211, commi 1 bis e 1 ter, del d.lgs. n. 50/2016. 

A sostegno di tale tesi i giudici richiamano la delibera ANAC n. 32/2015, ai sensi della quale l’affidamento diretto di servizi di centralizzazione delle committenze e di gestione delle procedure di gara in nome e per conto di una stazione appaltante o delle attività di committenza ausiliarie, è legittimo solo se disposto nei riguardi di un ente operativo sul quale è esercitato un controllo analogo congiunto da parte dei soli Comuni coinvolti direttamente nella costituzione di tale soggetto strumentale. 

Ad ogni modo, concludono i giudici, la conformazione societaria de qua non risponde al modello dell’in house, stante l’insussistenza del requisito del controllo analogo da parte dei Comuni aderenti, come evidenziato anche dalla pronuncia del Tar Lombardia – Milano n. 240/2019. 

In tal caso, la giunta per il controllo analogo ha solamente un ruolo formale, che rende i soci e la giunta destinatari di mere informative, senza alcun potere di indirizzo. I soci dispongono, quindi, del solo potere di nomina e revoca dell’organo amministrativo, sulla base della titolarità di un voto per ciascun socio indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.