Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, sez. II, con la sentenza n. 672 del 09 maggio 2018 sottolinea la necessità di una specifica motivazione circa la sussistenza di errore professionale solo in caso di esclusione.
In proposito, la giurisprudenza ammette la legittimità dell’ammissione implicita dei concorrenti attraverso l’indicazione – a verbale – dell’elenco dei concorrenti ammessi (cfr. TAR Bologna, 26.06.2017 n. 479 e Consiglio di Stato n. 3198/201).
Documento correlato: T.A.R. Bari, sez. II, sentenza n. 672 del 09 maggio 2018