Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Tutti i soggetti obbligati a segnalare all’Anac eventi che attivano il potere sanzionatorio dell’Autorità devono farlo entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento (ad esempio esclusione, revoca dell’aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto) utilizzando esclusivamente i Moduli disponibili sul sito istituzionale.
È la richiesta che arriva dall’Autorità anticorruzione in un Comunicato del 22 dicembre 2022: “Indicazioni in relazione al termine di trasmissione delle segnalazioni che attivano il potere sanzionatorio dell’Autorità”
Dall’analisi delle periodiche attività di monitoraggio dell’ANAC sono emerse situazioni di grave ritardo nell’adempimento agli obblighi informativi – comunicativi. Una condotta che rischia di incidere negativamente sulle garanzie difensive degli operatori economici, che non possono essere esposti sine die alle potenziali conseguenze derivanti dall’esercizio del potere sanzionatorio. Il procedimento sanzionatorio è avviato infatti solo in seguito alla segnalazione da parte di stazioni appaltanti, Soa o chiunque sia a conoscenza di violazioni da parte della Soa.
Nel comunicato l’Autorità chiarisce che il termine di 30 giorni decorre dalla piena conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione, ossia: dal loro definitivo accertamento, che di regola coincide con un provvedimento amministrativo; in assenza di provvedimento, dalla data di scadenza del termine – concesso al soggetto da segnalare all’Autorità – per l’adempimento o per la trasmissione di chiarimenti, memorie e controdeduzioni o dal momento, se precedente, in cui tali atti siano trasmessi.
In ogni caso, la pendenza di un ricorso giurisdizionale non esonera il soggetto obbligato dal rispetto del termine di 30 giorni. La violazione delle disposizioni comporterà l’attivazione del procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile dell’omissione o del ritardo.