Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
“Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(…..)
DELIBERA
Articolo 1 – Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) codice, il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.
b) BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’articolo 62 bis del codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice dei contratti pubblici;
c) FVOE, il Fascicolo virtuale dell’operatore economico in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 94, della sussistenza dei requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 100 del codice;
d) Anagrafe degli operatori economici, l’Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti di cui all’articolo 31 del codice che censisce gli operatori economici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili;
e) PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005; 8 | AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
f) PCP – Piattaforma contratti pubblici, è il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l’interazione con la BDNCP;
g) Piattaforme di approvvigionamento digitale, le piattaforme di cui all’articolo 25 del codice;
h) PUT, la Piattaforma unica per la trasparenza presso l’ANAC;
i) Casellario informatico, il casellario di cui all’articolo 222, comma 10, del codice, tenuto dall’ANAC;
j) Enti certificanti, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli enti privati che rilasciano attestazioni oppure sono in possesso di dati e/o informazioni idonee a comprovare l’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice e/o dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice;
k) Operatore economico, l’operatore economico partecipante, l’ausiliario o il subappaltatore;
l) DGUE, il Documento di Gara Unico Europeo;
m) CAD, il decreto legislativo n. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i.;
n) SPID, il Sistema pubblico di identità digitale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
o) stazione appaltante, come definita nell’ALLEGATO I.1, articolo 1, comma 1, lettera a), del codice ovvero “qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”;
p) ente concedente, come definito nell’Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera b), del codice ovvero “qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”.
Articolo 2 – Sezioni in cui si articola la BDNCP e relative funzionalità
2.1 La BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:
a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
b) Piattaforma contratti pubblici (PCP)
c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti
d) Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)
e) Casellario Informatico
f) Anagrafe degli operatori economici
2.2 La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della PDND, secondo le modalità stabilite nelle Linee guida AgiID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del CAD e non aderiscono alla PDND interoperano con la BDNCP secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.
2.3 La BDNCP assicura la tempestiva pubblicazione dei dati, anche attraverso la PUT, per le finalità di cui all’articolo 28 del codice.
2.4 Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla BDNCP secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate ai sensi dell’articolo 26 del codice.
Articolo 3 – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
3.1 L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti è l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
3.2 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC.
3.3 Nell’ambito dell’AUSA opera il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 63 del codice.
3.4 Con successivo provvedimento dell’ANAC potranno essere aggiornate le modalità di funzionamento dell’Anagrafe, i dati che la stessa acquisisce e le regole per l’aggiornamento degli stessi.
3.5 I dati dell’AUSA sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25 del codice, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Articolo 4 – Piattaforma Contratti Pubblici
4.1 La Piattaforma Contratti Pubblici è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici
4.2 Le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso la PCP e le relative modalità di comunicazione sono definite nel successivo art. 10
Articolo 5 – Piattaforma per la pubblicità legale degli atti
5.1 La pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice è garantita dalla Piattaforma per la pubblicità legale con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
5.2 Con il provvedimento di cui alla Delibera n. 263 del 30/6/2023 adottata dall’ANAC di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 27 del codice, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti.
Articolo 6 – Fascicolo virtuale dell’operatore economico
6.1 Il FVOE raccoglie le informazioni, i dati e i documenti da utilizzare a comprova dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e del possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 e all’allegato II.12, per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici.
6.2 Con il provvedimento di cui alla Delibera n. 262 del 30/6/2023 adottata dall’ANAC di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AgID ai sensi dell’articolo 24 del codice, sono disciplinati il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti deputati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini.
Articolo 7 – Anagrafe degli operatori economici
7.1 L’Anagrafe degli operatori economici censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.
7.2 Gli operatori economici di cui al punto 7.1 si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC.
7.3 Con successivo provvedimento dell’ANAC sono disciplinati il funzionamento dell’Anagrafe, le modalità di iscrizione, i dati che la stessa acquisisce, le regole di aggiornamento dei dati non presenti sul Registro delle Imprese, e le regole di interoperabilità con il medesimo Registro.
7.4 I dati dell’Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Articolo 8 – Piattaforme di approvvigionamento digitale
8.1 Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono certificate dall’AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall’ANAC secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Agid “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.
8.2 Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con la BDNCP, mediante i servizi della (PCP), secondo le regole tecniche e le indicazioni contenuti nel provvedimento di cui all’articolo 26 del codice.
8.3 Mediante le piattaforme digitali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
1. svolgono digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici;
2. assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti;
3. assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC di cui all’articolo 222, comma 9, del codice;
4. assolvono agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; 5. garantiscono l’accesso agli atti di cui all’articolo 35 del codice secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; 6. inseriscono le notizie utili nel Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice; utilizzano il FVOE con le modalità individuate nel provvedimento di cui all’articolo 24 del codice.
Articolo 9 – Casellario informatico
9.1 Presso la BDNCP opera il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice.
9.2 I dati del Casellario confluiscono nel FVOE al fine di consentire la verifica dei requisiti con riferimento alle notizie, alle informazioni e ai dati in esso annotati.
9.3 Le stazioni appaltanti e gli altri enti interessati inseriscono le notizie, le informazioni e i dati utili di cui al punto 6.1 con le modalità stabilite nel Regolamento sul Casellario informatico. 9.4 Con il Regolamento di cui al punto 9.1 sono disciplinate le modalità con cui l’ANAC effettua le annotazioni di propria competenza con riferimento ai provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 94, comma 5, lettere e) e f) del codice.
Articolo 10 – Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP
10.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:
a) programmazione
1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
b) progettazione e pubblicazione
1. gli avvisi di pre-informazione
2. i bandi e gli avvisi di gara 3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici
c) affidamento
1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti
d) esecuzione
1. La stipula e l’avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell’esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.
10.2 Le specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità e i tracciati di trasmissione delle informazioni di cui al punto 10.1 sono pubblicati sul portale Developers Italia https://developers.italia.it/ nella sezione dedicata alla PCP e raggiungibili attraverso il portale internet dell’ANAC;
10.3 L’ANAC si riserva di aggiornare le specifiche e i tracciati di cui al precedente punto 10.2 mediante la pubblicazione di aggiornamenti periodici, almeno 30 giorni prima dell’adozione.
10.4 Le informazioni, i dati e di documenti che devono essere acquisiti al FVOE sono individuati nel provvedimento di cui all’articolo 24.
10.5 Le informazioni che devono essere acquisite all’Anagrafe unica degli operatori economici sono individuate con il provvedimento dell’ANAC di cui al punto 7.
10.6 Le informazioni che devono essere acquisite al casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice sono individuate con il Regolamento di cui al punto 8.
10.7 Le informazioni che devono essere acquisite ai fini della pubblicità legale sono individuate nell’allegato I al provvedimento di cui all’articolo 27.
10.8 La trasmissione alla BDNCP dei dati e delle informazioni di cui al punto 10.1 assolve agli obblighi in materia di trasparenza. Per gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, si applica il punto 3.4 del provvedimento di cui all’articolo 28 del codice.
Articolo 11 – Termini per l’integrazione delle piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale
11.1 Al fine di acquisire la certificazione ai sensi dell’articolo 26 del codice le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale assicurano l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale entro il 31/12/2023
Articolo 12– Sanzioni
12.1 Gli enti certificanti pongono in essere le attività necessarie a garantire la piena interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND entro il 31/12/2023.
12.2 Ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del codice, l’omissione di informazioni richieste e il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine, l’ANAC effettua apposita segnalazione all’AgID per l’esercizio dei poteri sanzionatori alla stessa attribuiti.
12.3 Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del codice, la violazione, da parte degli Enti certificanti, dell’obbligo di garantire alla BDNCP l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del codice e la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici è sanzionata ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del codice.
12.4 La violazione degli obblighi di trasmissione di cui all’articolo 23, comma 5, del codice da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti è sanzionata ai sensi dell’articolo 222, commi 9 e 13, del codice medesimo.
12.5 La violazione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, degli obblighi previsti nel Libro I, Parte II, del codice, in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici è sanzionata ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del codice. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l’eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63.
Articolo 13 – Entrata in vigore 13.1Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2023. 13.2 Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il Presidente Avv. Giuseppe Busia