Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
ANAC, delibera n. 393 del 29 aprile 2020
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Bitfox S.r.l. – Procedura aperta per il sevizio di manutenzione notturna degli enti di segnalamento e di assistenza alle lavorazioni dell’armamento metropolitano lungo le linee metropolitane di Milano. Importo a base di gara euro: 3.862.165,58. S.A.: Azienda trasporti milanesi S.p.A.
PREC 67/2020/S
Il Consiglio
VISTA l’istanza di parere prot. n. 23883 del 25.03.2020 presentata dalla Bitfox S.r.l. relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del sevizio di manutenzione notturna enti di segnalamento e di assistenza alle lavorazioni dell’armamento metropolitano lungo le linee metropolitane di Milano;
VISTO in particolare il profilo di doglianza sollevato da parte istante in merito alla presunta sproporzione dei requisiti di capacità tecnica rispetto all’’importo complessivo dell’appalto pari a euro 3.862.165,58. Sostiene infatti il concorrente che la lex specialis prevedeva originariamente il possesso della qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana per LIS-A maggiore o uguale alla classe 6 (importo fino a 8.000.000 €) e contemporaneamente per la LIS-C maggiore uguale a classe 6 (importo fino a 8.000.000 €) per un totale di requisiti pari a 16.000.000 €. L’istante evidenzia inoltre che a seguito di propria richiesta di chiarimenti, la Stazione Appaltante ha precisato, con chiarimenti 2-30 marzo 2020, che LIS-A dovesse essere maggiore o uguale a classe 3 (1.300.000 €) e RFI LIS-C dovesse essere maggiore o uguale a classe 5 (4.500.000 €) per un importo totale di requisiti pari a 5.800.000 €. Parte istante ritiene in ogni caso che l’importo dei requisiti così richiesti sia comunque ampiamente superiore all’importo posto a base di gara;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 08.04.2020;
VISTA la memoria inoltrata dalla stazione appaltante in data 17.04.2020 con la quale la stessa ribadisce la correttezza dell’operato posto in essere, precisando che i requisiti richiesti sono del tutto coerenti e proporzionati con oggetto e importo del servizio da eseguire, rispondendo alle esigenze proprie della stazione appaltante al fine di poter affidare il servizio di manutenzione a un operatore in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e comprovata esperienza. La stessa rappresenta, inoltre, come peraltro indicato nella risposta ai chiarimenti posti dalla stessa impresa istante, che “l’impresa affidataria dovrà operare su impianti costituenti parte fondamentale dell’impianto di segnalamento, che è notoriamente un impianto per la sicurezza dell’esercizio di TPL. Inoltre, come già sopra anticipato, l’affidataria si troverà ad operare su diverse tecnologie tradizionali e innovative (anche di tipologia totalmente automatizzata: prerogativa tecnologica ad oggi presente solo in ambito metropolitano) per cui è necessario che abbia una specifica competenza sulle manutenzioni da eseguirsi in una disponibilità di tempo notturna limitata a tre ore e mezza, un’organizzazione strutturata, tenendo conto che svolgerà le manutenzioni in modo autonomo”. Precisa, inoltre, la stazione appaltante che l’impresa istante, posta la qualificazione richiesta secondo le distinte categorie/classifiche specificate negli atti di gara, seppur abbia dimostrato il possesso della qualificazione per la LIS A, al contrario risulta carente della necessaria qualificazione per la categoria LIS C, infatti risulta essere iscritta al sistema di qualificazione di RFI per la LIS A alla classe 1 fino a €.350.000 e per la LIS C alla classe 6 fino a €. 8.000.000;
CONSIDERATO che secondo l’impresa istante, le motivazioni addotte dalla stazione appaltante con riferimento alle caratteristiche specifiche di competenza non sono applicabili in quanto per l’iscrizione nei sistemi di qualificazione di RFI le imprese sono già tenute a dimostrare (attraverso il possesso di mezzi, strumentazioni, personale qualificato e Certificati Esecuzione Lavori sulle specifiche tecnologie citate) di essere in grado di svolgere tali incarichi, in caso contrario non servirebbe un sistema di qualificazione specifico.
CONSIDERATO che la procedura de qua prevede che gli operatori concorrenti abbiano una qualificazione riferibile alla prevista normativa sul sistema di Qualificazione delle Imprese per la “Realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario”, così come definita da RFI nel proprio documento Rev. 5 – edizione febbraio 2020. Il suddetto sistema consta di Categorie di specializzazione per gli interventi agli impianti di segnalamento ferroviario secondo l’elenco previsto all’art. 4.1., come di seguito meglio specificate: LIS-A Progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia di tipo elettromeccanico; LIS-B Progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia Statica e/o Computerizzata; LIS-C Esecuzione di lavori di piazzale e di linea per impianti di segnalamento ferroviario. Al successivo art. 5.1. sono indicate le relative classi d’importo per gli interventi degli impianti di segnalamento ferroviario: Classe 1 Fino a Euro 350.000,00; Classe 2 Fino a Euro 700.000,00; Classe 3 Fino a Euro 1.300.000,00; Classe 4 Fino a Euro 2.500.000,00; Classe 5 Fino a Euro 4.500.000,00; Classe 6 Fino a Euro 8.000.000,00; Classe 7 Oltre Euro 8.000.000,00. All’art. 5.2. si precisa, inoltre, che la qualificazione nelle singole categorie di specializzazione può essere richiesta solo per le classi indicate nella tabella, con indicazione delle classi di importo: LIS-A dalla 1 alla 7; LIS-B dalla 1 alla 7; LIS-C dalla 3 alla 7.
RILEVATO che dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che la stazione appaltante, considerato l’importo complessivo delle prestazioni richieste, abbia richiesto ai fini partecipativi, la dimostrazione del possesso di requisiti di capacità di qualificazione secondo il Sistema RFI sopra descritto;
CONSIDERATO che, in generale, sul possesso dei requisiti di partecipazione, giova ricordare come la giurisprudenza abbia affermato che la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara (circa la rilevanza del “vaglio in concreto” di tali presupposti cfr. delibera Anac n. 99 del 10 giugno 2015): E ancora, l’Autorità, nella delibera n. 830 del 27 luglio 2017, ha stabilito che «I bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge».
RILEVATO che nel caso di specie, risulta che la stazione appaltante, considerato l’importo complessivo delle prestazioni richieste e le caratteristiche tecniche del servizio da affidare, abbia richiesto ai fini partecipativi, la dimostrazione del possesso di requisiti di capacità di qualificazione secondo il Sistema RFI come indicato nel bando di gara;
RILEVATO che risultano aver partecipato imprese iscritte al sistema di qualificazione di RFI: nello specifico numero 21 imprese in possesso della RFI LIS A maggiore o uguale a classe 3 e numero 36 imprese in possesso della RFI LIS C maggiore o uguale a classe 5, con la conseguenza che il libero gioco della concorrenza non appare pertanto turbato;
RITENTUO pertanto, che la stazione appaltante abbia definito la procedura di gara nei limiti della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche delle specifiche prestazioni richieste,
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che i requisiti di accesso alla gara fissati dalla stazione appaltante non abbiano alterato il libero gioco della concorrenza e che, pertanto, le censure avanzate da parte istante non siano accoglibili.
Il Presidente f.f.
Francesco Merloni
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 maggio 2020
Il segretario Rosetta Greco