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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

ANAC – Possono essere previsti criteri di partecipazione più stringenti di quelli di legge

ANAC, delibera  n. 393  del 29 aprile 2020

Oggetto:  istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Bitfox S.r.l. – Procedura aperta per il sevizio di  manutenzione notturna degli enti di segnalamento e di assistenza alle lavorazioni dell’armamento  metropolitano lungo le linee metropolitane di Milano. Importo a base di gara euro: 3.862.165,58.  S.A.: Azienda trasporti milanesi S.p.A.

PREC 67/2020/S

Il Consiglio

VISTA l’istanza  di parere prot. n. 23883 del 25.03.2020 presentata dalla Bitfox S.r.l. relativamente alla  procedura aperta per  l’affidamento del sevizio di manutenzione notturna enti di segnalamento e di  assistenza alle lavorazioni dell’armamento metropolitano lungo le linee  metropolitane di Milano;

VISTO in  particolare il profilo di doglianza sollevato da parte istante in merito alla  presunta sproporzione dei requisiti di capacità tecnica rispetto all’’importo  complessivo dell’appalto pari a euro 3.862.165,58. Sostiene infatti il  concorrente che la lex specialis prevedeva originariamente il possesso della qualificazione di Rete Ferroviaria  Italiana per LIS-A maggiore o uguale alla classe 6 (importo fino a 8.000.000 €)  e contemporaneamente per la LIS-C maggiore uguale a classe 6 (importo fino a  8.000.000 €) per un totale di requisiti pari a 16.000.000 €. L’istante evidenzia  inoltre che a seguito di propria richiesta di chiarimenti, la Stazione  Appaltante ha precisato, con chiarimenti 2-30 marzo 2020, che LIS-A dovesse  essere maggiore o uguale a classe 3 (1.300.000 €) e RFI LIS-C dovesse essere maggiore  o uguale a classe 5 (4.500.000 €) per un importo totale di requisiti pari a  5.800.000 €. Parte istante ritiene in ogni caso che l’importo dei requisiti  così richiesti sia comunque ampiamente superiore all’importo posto a base di  gara;

VISTO l’avvio dell’istruttoria  avvenuto in data 08.04.2020;

VISTA la memoria inoltrata dalla stazione appaltante in data 17.04.2020  con la quale la stessa ribadisce la correttezza dell’operato posto in essere,  precisando che i requisiti richiesti sono del tutto coerenti e  proporzionati con oggetto e importo del servizio da eseguire, rispondendo alle  esigenze proprie della stazione appaltante al fine di poter affidare il  servizio di manutenzione a un operatore in possesso dei necessari requisiti di  qualificazione e comprovata esperienza. La stessa rappresenta, inoltre, come  peraltro indicato nella risposta ai chiarimenti posti dalla stessa  impresa istante, che “l’impresa  affidataria dovrà operare su impianti costituenti parte fondamentale  dell’impianto di segnalamento, che è notoriamente un impianto per la sicurezza  dell’esercizio di TPL. Inoltre, come già sopra anticipato, l’affidataria si  troverà ad operare su diverse tecnologie tradizionali e innovative (anche di  tipologia totalmente automatizzata: prerogativa tecnologica ad oggi presente  solo in ambito metropolitano) per cui è necessario che abbia una specifica  competenza sulle manutenzioni da eseguirsi in una disponibilità di tempo  notturna limitata a tre ore e mezza, un’organizzazione strutturata, tenendo  conto che svolgerà le manutenzioni in modo autonomo”. Precisa,  inoltre, la stazione appaltante che l’impresa istante, posta la qualificazione  richiesta secondo le distinte categorie/classifiche specificate negli atti di  gara, seppur abbia dimostrato il possesso della qualificazione per la LIS A, al  contrario risulta carente della necessaria qualificazione per la categoria LIS  C, infatti risulta essere iscritta al sistema di qualificazione  di RFI per la LIS A alla classe 1 fino a €.350.000 e per la LIS C alla classe 6  fino a €. 8.000.000;

CONSIDERATO che secondo l’impresa istante, le  motivazioni addotte dalla stazione appaltante con riferimento alle  caratteristiche specifiche di competenza non sono applicabili in quanto per  l’iscrizione nei sistemi di qualificazione di RFI le imprese sono già tenute a  dimostrare (attraverso il possesso di mezzi, strumentazioni, personale  qualificato e Certificati Esecuzione Lavori sulle specifiche tecnologie citate)  di essere in grado di svolgere tali incarichi, in caso contrario non servirebbe  un sistema di qualificazione specifico.

CONSIDERATO che  la procedura de qua prevede che gli  operatori concorrenti abbiano una qualificazione riferibile alla prevista  normativa sul sistema di Qualificazione delle Imprese per la  “Realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario”, così come  definita da RFI nel proprio documento Rev. 5 – edizione febbraio 2020. Il  suddetto sistema consta di Categorie di specializzazione per gli interventi  agli impianti di segnalamento ferroviario secondo l’elenco previsto all’art.  4.1., come di seguito meglio specificate: LIS-A Progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia di tipo elettromeccanico; LIS-B Progettazione e realizzazione  di impianti a tecnologia Statica e/o Computerizzata; LIS-C Esecuzione di lavori di piazzale e di linea per impianti di  segnalamento ferroviario. Al successivo art. 5.1. sono indicate le relative classi  d’importo per gli interventi degli impianti di segnalamento ferroviario: Classe  1 Fino a Euro 350.000,00; Classe 2 Fino a Euro 700.000,00; Classe 3 Fino a Euro  1.300.000,00; Classe 4 Fino a Euro 2.500.000,00; Classe 5 Fino a Euro  4.500.000,00; Classe 6 Fino a Euro 8.000.000,00; Classe 7 Oltre Euro  8.000.000,00. All’art. 5.2. si precisa, inoltre, che la  qualificazione nelle singole categorie di specializzazione può essere richiesta  solo per le classi indicate nella tabella, con indicazione delle classi di  importo: LIS-A dalla 1 alla 7; LIS-B dalla 1  alla 7; LIS-C dalla 3 alla 7.

RILEVATO che dalla  documentazione prodotta dalle parti emerge che la stazione appaltante, considerato  l’importo complessivo delle prestazioni richieste, abbia richiesto ai fini  partecipativi, la dimostrazione del possesso di requisiti di capacità di  qualificazione secondo il Sistema RFI sopra descritto;

CONSIDERATO che, in generale, sul possesso dei requisiti di partecipazione,  giova ricordare come la giurisprudenza abbia affermato che la  stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei  concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di  definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente  previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della  ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti  in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara (circa la  rilevanza del “vaglio in concreto” di tali presupposti cfr. delibera Anac n. 99 del 10 giugno 2015): E  ancora, l’Autorità, nella delibera  n. 830 del 27 luglio 2017, ha stabilito che «I bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente  rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie  del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto,  giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice la  possibilità di fissare  requisiti di  partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli  previsti dalla legge».

RILEVATO che nel caso di specie, risulta che la stazione appaltante, considerato  l’importo complessivo delle prestazioni richieste e le caratteristiche tecniche  del servizio da affidare, abbia richiesto ai fini partecipativi, la  dimostrazione del possesso di requisiti di capacità di qualificazione secondo  il Sistema RFI come indicato nel bando di gara;

RILEVATO che risultano aver partecipato imprese iscritte al sistema di  qualificazione di RFI: nello specifico numero 21 imprese in  possesso della RFI LIS A maggiore o uguale a classe 3 e numero 36  imprese in possesso della RFI LIS C maggiore o uguale a  classe 5, con la conseguenza che il libero gioco della concorrenza non appare  pertanto turbato;

RITENTUO pertanto, che la stazione appaltante abbia definito la procedura di gara nei  limiti della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in  relazione alle caratteristiche delle specifiche prestazioni richieste,

Il Consiglio

ritiene,  nei limiti di cui in motivazione, che i requisiti di accesso alla gara fissati  dalla stazione appaltante non abbiano alterato il libero gioco della  concorrenza e che, pertanto, le censure avanzate da parte istante non siano  accoglibili.

Il  Presidente f.f.
Francesco Merloni
Depositato presso la Segreteria  del Consiglio in data 5 maggio 2020
Il segretario Rosetta Greco