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Cremona, CR 26100

Anac: procedure in caso di somma urgenza – Congruità del prezzo

COMUNICATO DEL PRESIDENTE 24 febbraio 2021

Oggetto: presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

PREMESSA

L’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, al comma 9 dispone, per gli appalti pubblici di forniture e servizi, che ove “…..non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”.

Dalla entrata in vigore della disposizione normativa in parola, l’Autorità ha ricevuto numerose istanze per l’adozione di pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle Stazioni Appaltanti per acquisti di forniture e servizi in situazioni di urgenza. Tuttavia, in alcuni casi, le richieste sono risultate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibilità, ovvero carenti di documentazione, con conseguenti allungamento dei tempi per fornire il necessario riscontro e aggravio di istruttoria per l’ANAC.

Al fine di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per la sua emissione e di razionalizzare l’attività degli uffici competenti si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione.

Tali indicazioni sono in parte già contenute nel precedente Comunicato del Presidente del 15 febbraio 2017 e in altra parte sono ulteriori e aggiuntive; pertanto, il presente Comunicato sostituisce integralmente quello precedente.

Le Stazioni Appaltanti possono richiedere il parere di cui all’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, solo nei casi in cui abbiano dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dall’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 225/1992 (ora art. 7 del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili. Si tratta di:

a. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c. emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24.

Ai fini del rilascio del parere da parte dell’ANAC, l’Amministrazione istante deve a pena di inammissibilità della richiesta:

1. indicare la disposizione normativa che giustifica la richiesta di parere;

2. indicare la procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 o di altra disposizione normativa per l’acquisizione di servizi o forniture;

3. indicare i motivi e le circostanze di somma urgenza a cui ha dovuto far fronte senza indugio e i riferimenti normativi, trasmettendo ove esistente documentazione idonea a comprovare i medesimi;

4. attestare la inesistenza per i servizi e le forniture di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto al riguardo le necessarie verifiche;

5. trasmettere il modulo (formulario).

ULTERIORI ELEMENTI A CORREDO DELLA RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITÀ

Oltre a quanto previsto sub 2), la richiesta di parere deve contenere tutte le altre informazioni e gli elementi essenziali afferenti all’affidamento disposto che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo.

L’Autorità informa le Amministrazioni nel caso di comunicazione incompleta. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 163, comma 9, del D.lgs n. 50/2016 decorre dal ricevimento delle informazioni richieste qualora le stesse siano complete ed esaustive. Tra le informazioni che la Stazione Appaltante istante può trasmettere all’Autorità al fine di favorire lo svolgimento di una celere e completa istruttoria, si individuano a titolo esemplificativo:

1) l’elenco delle imprese operanti sul mercato dei beni e servizi oggetto dell’affidamento (se conosciute);

2) indicazioni in ordine alla indagine di mercato eventualmente svolta prima dell’affidamento o alla avvenuta pubblicazione di una manifestazione di interesse, unitamente agli eventuali preventivi acquisiti e/o alle offerte ricevute;

3) indicazioni circa la sussistenza di una situazione di esclusività nella produzione e/o distribuzione del bene e servizio da parte dell’affidatario;

4) indicazioni circa la sussistenza di condizioni di complementarietà;

5) indicazioni circa la sussistenza di eventuali beni e/o servizi presenti sul mercato analoghi/sostituibili a quelli oggetto dell’affidamento per cui si richiede il parere e le ragioni per cui la Stazione Appaltante istante non si è rivolta ai fornitori dei medesimi beni e/o servizi;

6) indicazioni di eventuali affidamenti precedentemente disposti dalla Stazione Appaltante in favore del medesimo operatore economico o di altri operatori economici ed aventi a oggetto i medesimi beni e/o servizi oggetto dell’affidamento per cui si richiede il parere o di beni e servizi analoghi/sostituibili;

7) indicazioni di eventuali acquisti, se conosciuti, effettuati da altre Stazioni Appaltanti e aventi a oggetto i medesimi beni e/o servizi oggetto dell’affidamento per cui si richiede il parere o beni e servizi analoghi/sostituibili.

Al fine di supportare le Stazioni Appaltanti nella corretta formulazione della istanza e accelerare l’iter istruttorio finalizzato alla emissione del relativo parere, l’Autorità ha predisposto un modulo da allegare all’istanza stessa. Tale modulo è reso disponibile sul sito dell’Autorità e dovrà essere trasmesso anche in formato word, debitamente compilato e corredato dalla documentazione relativa alla procedura, attraverso un’unica comunicazione PEC indirizzata alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it .

 VIGILANZA SUCCESSIVA SULLA LEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE

L’ANAC si riserva la facoltà di esercitare l’attività di vigilanza per verificare la effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza addotte dalla Stazione Appaltante a sostegno dell’affidamento oggetto della istanza di parere. Infatti, l’art. 163, comma 10, prevede che “Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative”.

Pertanto, le Amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d’urgenza di cui all’art. 163 citato, devono trasmettere all’ANAC la relativa documentazione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell’ANAC, anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 marzo 2021